Il decreto ingiuntivo nel recupero crediti


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Il decreto ingiuntivo può essere richiesto da chi sia creditore di una somma liquida di denaro o di beni fungibili, cioe’ che non siano un “pezzo” unico, anche per motivi affettivi (o che sia creditore di un determinato bene mobile).

La richiesta viene rivolta ad un giudice (competente per materia, territorio ed ammontare) il quale -valutati i fatti esposti dal richiedente- emette ingiunzione di pagamento o di consegna.

5 Luglio 2013 · Paolo Rastelli

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  • Annapaola Ferri 24 Ottobre 2012 at 17:35

    Decreto ingiuntivo – Se il creditore è un professionista (notaio, avvocato, ingegnere, geometra, etc.) non e’ più necessario il rilascio di un parere di congruità della parcella da parte dell’Ordine di appartenenza

    A partire dal 24 ottobre 2012, infatti, è entrata in vigore la riforma sulla liberalizzazione delle tariffe professionali (legge n. 27/2012) ed il Tribunale di Varese, con decreto emesso in data 11 ottobre 2012, ha ritenuto tacitamente abrogati

    1. 1. l’articolo 634 del codice di procedura civile nella parte in cui, come condizione di ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo da parte di un professionista, imponeva che il credito dovesse riguardare onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata;
    2. 2. l’articolo 636 del codice di procedura civile che obbligava il creditore professionista a presentare istanza per decreto ingiuntivo accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale se l’ammontare delle spese e delle prestazioni non è determinato in base a tariffe obbligatorie.

    Il creditore professionista, pertanto, può presentare richiesta di decreto ingiuntivo nei confronti del proprio cliente, che si è sottratto al pagamento delle prestazioni erogate, senza l’obbligo depositare in tribunale la parcella corredata dal parere del consiglio dell’ordine di appartenenza, così come era previsto dagli art. Art. 634 e 636 del codice di procedura civile.

    Sarà sufficiente che il professionista attesti l’insorgenza della pretesa esibendo il contratto professionale stipulato con il cliente ed il preventivo scritto. Si tratta, peraltro, di obblighi previsti all’art. 9 della medesima legge 27/2012.

  • giovanni cenci 14 Settembre 2009 at 19:16

    Il procedimento di ingiunzione, finalizzato ad ottenere il decreto ingiuntivo, è disciplinato dall’art. 633 c.p.c. e seguenti.

    Secondo la richiamata norma il decreto ingiuntivo può essere concesso a patto che ricorrano determinate condizioni.

    Dette condizioni riguardano, essenzialmente, il diritto che si intende far valere e la prova su cui il diritto si fonda.

    Per quanto concerne il primo aspetto, in base al comma 1 dell’art. 633 c.p.c. il procedimento d’ingiunzione può essere attivato soltanto per far valere un credito. Occorre precisare che la nozione di credito deve essere intesa in senso ampio, cioè come prestazione dovuta da un terzo.

    Inoltre il credito deve essere esigibile, deve cioè avere ad oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili.

    Per quanto concerne la somma di denaro deve essere liquida, cioè determinata nel suo ammontare, per quel che riguarda la quantità di cose fungibili deve essere anch’essa determinata.

    Ove i sudetti requisiti non concorrano il decreto ingiuntivo non può essere concesso.

    Quanto alla prova, il diritto fatto valere deve essere determinato mediante prova scritta. Tale concetto è piuttosto ampio e sono innumerevoli le pronunce giurisprudenziali sull’argomento.

    Il procedimento d’ingiunzione è introdotto con ricorso, e si conclude con decreto (Decreto Ingiuntivo), che deve essere impugnato, nel termine perentorio di 40 giorni dalla sua notifica, mediante citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.

  • giordano vladic 13 Gennaio 2009 at 10:28

    Disciplinato dagli artt. 633 e ss del c.p.c. ed inserito nell`ambito dei procedimenti sommari, quelli che tendono all`emissione di un provvedimento inaudita altera parte, il Decreto Ingiuntivo, di seguito D.I. e` uno strumento mediante il quale il creditore insoddisfatto mira a far valere il suo diritto creditorio nei confronti di un debitore insolvente.

    Da un punto di vista giuridico, consiste in una vera e propria intimazione rivolta al debitore, emessa dall`Autorita` Giudiziaria competente, previo ricorso creditorio, a pagare quanto dovuto nel termine di 40gg, con l`avvertimento che nello stesso termine sara` possibile proporre opposizione e che in mancanza si procedera` ad esecuzione forzata.

    Condizione prima, affinche` possa essere richiesto un D.I., e` “la prova scritta” del proprio credito; a tal fine sono da considerasi prove scritte:

    •promesse unilaterali per scrittura privata quali: assegni, cambiali, polizze assicurative, buste paga, debiti di spese condominiali;
    •telegrammi anche se privi di requisiti ex lege (art. 2705 c.c);
    •estratti autentici di scritture contabili bollate ed autenticate; fattura di accompagnamento di merci bollate e vidimate;
    •libri e registri tenuti dalla P.A..

    Va sottolineato che qualora il credito sia fondato su cambiale, assegno bancario e/o circolare, certificato di liquidazione e borsa, nonche` su atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale, oppure nel caso in cui vi e` pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, e` possibile ottenere la provvisoria esecuzione del D.I., con la conseguenza che il debitore sara` intimato a pagare senza dilazione.

    Ottenuto il D.I., esso a cura del creditore ricorrente, deve essere notificato al debitore ingiunto nel termine di 60 gg dalla emissione, causa la sua inefficacia; il termine e` di 90 gg se la notifica va effettuata fuori il territorio dello Stato.

    Nulla vieta che il D.I. sia soggetto ad opposizione; in tal caso si instaurera` un giudizio di tipo ordinario nel quale il debitore opponente, sara` tenuto ad notificare l`atto di citazione al creditore opposto, nel termine di 40gg.

    Giudice compente sara` lo stesso che ha in precedenza emesso il D.I. opposto.

    Con l`opposizione l`ingiunto debitore potra` far valere in giudizio tutti i motivi per i quali non ha effettuato il pagamento: es vizi della cosa acquistata, inesistenza del credito, intervenuto pagamento.

    In caso invece di mancata opposizione, previa istanza del creditore, il Giudice che ha emesso il decreto lo rendera` esecutivo; di poi, qualora il suo valore eccede gli € 1.033 andra` registrato all`Ufficio delle Entrate.

    Effettate le suddette operazioni, si procedera` alla redazione del precetto e sua notifica; decorsi 10gg dalla stessa e, persistendo l`insolvenza del debitore si provvedera` ad esecuzione forzata, mediante la quale il creditore potra` rivalersi sui beni dell`ingiunto.