Pignoramento – il debitore deve essere avvisato della possibilità di conversione

Il debitore deve essere avvisato del proprio diritto di ottenere la conversione del pignoramento

L'avvertimento ex articolo 492, comma 3, Cpc  (ovvero la facoltà di conversione della cosa pignorata in un somma di denaro pari al debito) è necessario anche nell'atto esecutivo presso terzi.

La Suprema Corte, con la sentenza numero n° 6662 del 23 marzo 2011, fa chiarezza sulle novità legislative che negli ultimi anni hanno interessato il pignoramento.

L'omissione dell'avvertimento rivolto al debitore della possibilità di richiedere la conversione, pur non comportando la nullità dell'atto di pignoramento in sé considerato, non può essere reputata priva di conseguenze sul corso della procedura esecutiva; infatti, se è vero che l'avvertimento in questione riproduce nell'atto di pignoramento una norma già altrimenti operante nel sistema quale è quella dell'articolo 495 codice di procedura civile, se dalla mancanza del primo non si facesse derivare conseguenza alcuna, essendo comunque indiscutibile l'applicabilità di tale ultima previsione, si finirebbe per dare una lettura sostanzialmente abrogativa di una formalità alla quale, invece, il legislatore della riforma ha annesso tanta importanza da farla assurgere ad elemento necessario dell'atto di pignoramento.

Piuttosto, proprio prendendo le mosse dalle ragioni di tale novità legislativa quali su evidenziate, si deve ritenere che, ogniqualvolta il debitore non sia stato reso espressamente edotto della facoltà riconosciutagli dall'ordinamento di presentare istanza di conversione, non possa essere disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 e che, qualora vengano ugualmente disposte, la relativa ordinanza dovrà considerarsi viziata, quindi opponibile ai sensi dell'articolo 617 codice di procedura civile, perché emessa in violazione dell'interesse del debitore ad essere informato delle modalità e del termine per avanzare un'utile istanza di conversione. Ne segue che quando tale interesse del debitore, pur non essendo stato garantito al momento della notifica dell'atto di pignoramento (perché mancante dell'avvertimento ex articolo 492, co. 3, codice di procedura civile), sia comunque soddisfatto prima che venga disposta la vendita o l'assegnazione (sia con altro atto fattogli notificare dal creditore, che con un provvedimento del giudice dell'esecuzione comunicato al debitore o pronunciato in sua presenza in udienza), in modo che egli sia messo in grado di avanzare tempestivamente l'istanza di conversione, la procedura esecutiva può regolarmente proseguire.

L'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495 Cpc, può chiedere la conversione del credito o della cosa pignorati in un somma di denaro secondo le forme e i termini previsti dal Codice deve essere contenuto in ogni atto di pignoramento, compreso quello presso terzi.

L'avvertimento, quindi, deve essere contenuto anche nell'atto notificato personalmente al debitore ex articolo 543 del Codice di procedura civile

E se invece risulta omesso l'avviso sulla possibilità di conversione del pignoramento?

Ma attenzione, se il debitore non è stato reso espressamente informato della facoltà di presentare istanza di conversione, non può essere disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 Cc.

Laddove la vendita o l'assegnazione siano disposte ugualmente, la relativa ordinanza dovrà considerarsi viziata, quindi opponibile ai sensi dell'articolo 617 Cpc, perché emessa in violazione dell'interesse del debitore. È quanto emerge da una sentenza emessa il 23 marzo 2011 dalla seconda sezione civile della Cassazione.

È escluso che il pignoramento sia nullo - La possibilità di conversione del pignoramento sarà tutelata altrimenti

È smentita la tesi secondo cui il pignoramento presso terzi sarebbe un procedimento speciale rispetto a quello "generale" dell’espropriazione mobiliare e dunque non richiederebbe la necessità di avvertire il debitore della facoltà di conversione.

L'articolo 492 Cc negli ultimi anni è stato modificato dalla legge 80/2005, modificata dalla legge 263/05 e dalla legge 52/2006 che hanno aggiunto numerose altre disposizioni.

Risultato: l''avvertimento ex articolo 492, comma 3, Cpc è necessario è un elemento che deve essere contenuto in ogni atto di pignoramento, a prescindere dalla forma particolare che esso debba rivestire in ragione della natura del bene pignorato.

Se l'avviso al debitore dovesse mancare, la nullità dell'atto di pignoramento va esclusa perché l'interesse del debitore a essere informato delle modalità e del termine per avanzare un'utile istanza di conversione può essere soddisfatto altrimenti nel corso della procedura esecutiva.

Ma a patto che ciò avvenga prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 Cc. Altrimenti scatta l'opposizione agli atti esecutivi.

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1 Settembre 2013 · Carla Benvenuto