I controlli sulle dichiarazioni DSU ISEE del nucleo familiare

I controlli preventivi dell'Agenzia delle entrate sulle dichiarazioni ISEE

La crescente diffusione dell'Isee quale sistema di sintesi per misurare la "ricchezza" del nucleo familiare e regolamentare l'accesso ad una molteplicità di prestazioni sociali agevolate, sia a livello centrale sia a livello locale, ha indotto il legislatore ad intervenire su una materia ormai datata oltre 10 anni fa. Lo scopo è quello di cercare da un lato di prevenire abusi o talvolta vere e proprie truffe, e dall'altro di razionalizzare al meglio i parametri di determinazione dell'indicatore secondo aggiornati criteri di equità sociale.

Un primo tentativo in questo senso era stato effettuato con la Finanziaria 2008 (legge 244 del 24 dicembre 2007), che aveva apportato (articolo I, comma 344) delle modifiche al Dlgs 109/98 traslando parte delle competenze affidate dall'Inps all'Agenzia delle Entrate (ADE), che sarebbe dovuta divenire il nuovo soggetto centralizzato deputato alla determinazione in via telematica dcll'Isee pcr ciascun cittadino.

La norma, almeno in quella formulazione, è peraltro rimasta sulla carta e non ha trovato applicazione pratica per problemi tecnici evidentemente sorti nella successiva fase attuativa. E'  stata pertanto modificata ed inserita all'articolo 34 nel Collegato Lavoro alla Finanziaria 2010, già approvato in via definitiva dal Parlamento ma non promulgato e rinviato alle Camere (anche se per problematiche afferenti ad altre materie) dal presidente della Repubblica lo scorso 31 marzo.

Con le modifiche in corso di approvazione si passerà comunque da un sistema come quello attuale basato esclusivamente su controlli a campione successivi al rilascio delle attestazioni Isee ad un sistema implementato con controlli preventivi attuati per il tramite dell'agenzia delle Entrate.

Fermi restando i soggetti ai quali il cittadino potrà rivolgersi per richiedere I'attestazione, l'indicatore Isee determinato sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) sarà oggetto di controlli automatici da parte dell'ADE tesi ad evidenziare omissioni o difformità rispetto agli elementi presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

Soltanto dopo I'espletamento di tali controlli i soggetti che hanno ricevuto la dichiarazione dal cittadino potranno provvedere al rilascio dell'attestazione, che potrà anche contenere la segnalazione delle eventuali incongruenze riscontrate.

I controlli preventivi non esauriranno comunque le verifiche dell'amministrazione, che continuerà a controllare a campione i dati dichiarati, anche con I'ausilio della Guardia di Finanza, effettuando dove necessario interrogazioni mirate agli intermediari finanziari in ordine al patrimonio mobiliare dichiarato dai richiedenti.

Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, anche la indebita esenzione del ticket per prestazioni sanitarie ed ospedaliere

Integra il delitto di cui all'articolo 316 ter del codice penale anche la indebita percezione di erogazioni pubbliche di natura assistenziale, tra le quali rientrano quelle concernenti la esenzione del ticket per prestazioni sanitarie ed ospedaliere. Ciò in quanto nel concetto di conseguimento indebito di una ‘erogazione’ da parte di enti pubblici rientrano tutte le attività di ‘contribuzione’ ascrivibili a tali enti, non soltanto attraverso l’elargizione precipua di una somma di danaro ma pure attraverso la concessione dell'esenzione dal pagamento di una somma agli stessi dovuta, perché anche in questo secondo caso il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio economico che viene posto a carico della comunità.

Questo l'orientamento dei giudici della Suprema corte, espresso nella sentenza numero 17300 del 16 aprile 2013. Dunque, la sottoscrizione di documentazione fiscale falsa per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter) e non quello di truffa aggravata e falsità ideologica.

Per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato è prevista l’esclusione della pena se il beneficio economico ottenuto è inferiore ad euro 3.999. In tale ipotesi, si applica solo una sanzione pecuniaria il cui importo è compreso fra euro 5.164 ed euro € 25.822 e non può comunque superare il triplo della somma percepita indebitamente.

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5 Agosto 2013 · Carla Benvenuto


Commenti e domande

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4 risposte a “I controlli sulle dichiarazioni DSU ISEE del nucleo familiare”

  1. Anonimo ha detto:

    Buongiorno,
    Domani dovrei ottenere un modello isee per la rottamazione delle cartelle. La mia ex convivente ha presentato solo sabato il cambio di residenza. Posso già attestare di essere solo nello stato di famiglia o devo aspettare i canonici 45 giorni affinché il suo cambio di residenza sia acquisito definitivamente?

  2. Pietro Borghetto ha detto:

    Nel 2009 abbiamo fatto compilare dal CAF l’ ISEE (redditi 2008) per ottenere l’aliquota relativa alla quota di frequenza all’asilo nido del Comune di Roma ( ex mun.XII). L’unico organo abilitato in quel periodo era il CAF (per conto INPS) quindi un privato cittadino non poteva fare altrimenti. Il CAF nella compilazione del modello ha inserito, per un componente del nucleo familiare, il dato che risultava lavoratore dipendente (vero) ma nella casella Reddito ha inserito “0”. Quindi madornale errore anche perchè lo stesso CAF aveva compilato il mod.730 redditi 2008 relativo a quel familiare per un reddito di circa 12.000 euro. Non solo, riteniamo che il suddetto modello ISEE mancava di controllo incrociato tra le tabelle compilate. (cioè se metto zero reddito a lavoro dipendente, non può essere.).
    In questo mese di giugno 2014 al familiare che ha presentato la domanda nel 2009, è stato redatto un verbale dalla G.d.F. per dichiarazione mendace, in quanto è stato omesso nella duddetta dichiarazione,il reddito di un familiare del 2008(c.a.12.000 da sommare all’altro componente del nucleo) ma visto che l’importo “evaso” non superava i 3900 circa euro, veniva sanzionato per la modica cifra di 6.800 euro c.a. Avendo applicato l’aliquota massima della quota di iscrizione all’asilo nido moltiplicata per 3.
    Le domande: quali sono le strade da percorrere per opporsi a tale sanzione (nel caso di respinta del ricorso devono essere pagati circa 25.000 euro)? Visti gli errori sia del CAF chè della modulistica, ci sono presupposti validi e certi per ottenere il giusto?
    Speriamo di essere stati chiari.
    Grazie
    P.Borghetto

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Il CAF fornisce supporto per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE, ma è il dichiarante che, sottoscrivendola, si assume la responsabilità della veridicità dei dati in essa riportati.

      In altri termini, il dichiarante risponde della sanzione, salvo poi chiedere il risarcimento danni, in sede civile, dimostrando che l’errore è esclusivamente dovuto ad incompetenza e superficialità del CAF nella compilazione della dichiarazione, a fronte di dati veritieri e coerenti forniti dal dichiarante.

      Credo che l’unica strada da percorrere nell’immediato sia l’acquiescenza, che comporta un notevole abbattimento della sanzione con il pagamento effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell’accertamento.

      Poi, potrà valutare l’eventualità di aprire un contenzioso con il CAF.

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