I beni che non rientrano nella comunione fra coniugi e che non sono pertanto aggredibili dal creditore
Non rientrano nella comunione dei beni e quindi risultano non aggredibili dai creditori dell'altro coniuge:
- beni posseduti da uno dei coniugi prima del matrimonio;
- beni ereditati o ricevuti in donazione,anche dopo il matrimonio;
- beni strettamente personali di uno dei due coniugi;
- beni professionali;
- beni ricevuti da assicurazioni e da pensione di invalidità;
- beni scambiati o acquistati con la vendita di un bene personale.
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