Ho ricevuto un atto di precetto che mi impone il pagamento di euro 35 mila. Se non pago, che cosa mi può succedere?

Sono stata citata in Tribunale da una società di recupero crediti: in seguito all'esito della  causa, ho ricevuto un atto di precetto che mi impone il pagamento di euro 35 mila. Se non pago, che cosa mi può succedere? Non ho altri cespiti diversi dal mio stipendio di impiegata. E' vero che la controparte può pignorare il mio stipendio? E in che misura? La ringrazio per la sua risposta. Distinti saluti.
Pasqualina  Riccobono, Caserta

Il PRECETTO è una fase del procedimento di esecuzione, attraverso il quale il legislatore mira alla realizzazione coattiva del soddisfacimento della pretesa del creditore, che si fonda su una sentenza o altro titolo esecutivo ( es.

cambiali; titoli credito; atti ricevuti dal notaio, ecc.).

Dopo la notifica del precetto il debitore, se non fa opposizione per comprovati motivi, deve pagare nel termine di dieci giorni l’importo indicato. In caso contrario l’ufficiale giudiziario procederà con il pignoramento, la cui funzione è quella di assicurare determinati beni del debitore dopo averli individuati.

La legge prevede e disciplina i beni pignorabili e quelli non suscettibili di espropriazione. Sono sicuramente pignorabili gli stipendi, i salari o altre indennità dovute da privati per rapporti di lavoro, nella misura fissata dal Presidente del Tribunale; tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto sia per i tributi dovuti allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni sia per ogni altro credito (articolo 543 ssgg. Codice procedura civile)

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18 Febbraio 2009 · Paolo Rastelli