Una guida di sopravvivenza per il debitore assediato

Una guida di sopravvivenza per debitori assediati da società di recupero crediti

Non vorrei essere frainteso, dando la sensazione di voler asserire che le società di recupero credito operino in contesti fuori legge. Ma, anche se può sembrare un paradosso, è assolutamente certo che una delle armi di difesa più efficaci nelle mani del debitore perseguitato  consiste proprio nella scrupolosa e attenta istanza di applicazione delle leggi vigenti.

Questo perchè, di solito, non viene data, nelle operazioni di cessione dei crediti, la giusta importanza alle carte.

Carte non classificate che, in scatoloni abbandonati e in archivi improvvisati, trovano la loro ingloriosa fine. Nella convinzione (sbagliata)  da parte di molte società di recupero che, per esigere un credito, basti solo scrivere una lettera, o affermare telefonicamente, di averne la piena titolarità.

Le comunicazioni di trasferimento del credito

L'obbligo di informativa dell'avvenuto trasferimento del credito, per dare modo al debitore di comprendere a quale soggetto deve corrisponderlo, va assolto dalla società  cessionaria (quella che ha acquisito il credito) con riguardo ad ogni debitore, "alla prima occasione utile" che coincide con la prima comunicazione che la cessionaria - o chi agisce su suo mandato - invia al debitore.

Spesso il credito viene ceduto più volte.  Nella filiera delle cessioni, tutte le comunicazioni devono essere state inviate al debitore con raccomandata AR.  Se ne manca solo una, il debitore non è in grado di ricostruire la catena e quindi non può stabilire qual è la società cessionaria che è legittimata a ricevere l'adempimento della sua originaria obbligazione. Non è un dettaglio questo.

L'ultima società cessionaria deve dunque farsi carico di dimostrare al debitore di essere legittimata a riscuotere il credito, fornendogli copia (preferibilmente conforme all'originale) delle lettere di cessione precedenti (che devono costituire, è bene ricordarlo, parte integrante del fascicolo del debitore acquisito).

Pertanto, il debitore deve sempre richiedere, tramite comunicazione A/R, che la società cessionaria fornisca gli attestati della titolarità del credito vantato.

In mancanza di tali adempimenti, formalmente richiesti dal debitore alla società cessionaria, nessun giudice  emetterà un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore.

Il debitore è, per contro, motivato a non adempiere alle proprie obbligazioni fin quando non viene posto in condizione di riconoscere, con il supporto di documentazione "legale", chi è il legittimo titolare del credito dopo le intervenute cessioni.

In conclusione, l'ultima società cessionaria deve fornire al debitore copia conforme delle precedenti lettere di cessione del credito. Questo non costituisce assolutamente un problema per la quasi totalità delle società di recupero crediti che sempre (o quasi) provvedono al trasferimento non solo del credito ma anche, come previsto dalla legge, di tutta la documentazione che certifica  l'esistenza del credito stesso.

Estratto conto cronologico

Parlando in termini strettamente giuridici gli interessi sono una particolare obbligazione accessoria di tipo pecuniario che si aggiunge ad una obbligazione detta invece principale.

Quando una società o un istituto di credito erogano un finanziamento, la somma che deve essere restituita al termine del periodo concordato è l'obbligazione pecuniaria principale mentre le somme che contrattualmente devono essere corrisposte come ‘costo' del prestito effettuato, e cioè gli interessi, costituiscono l'obbligazione pecuniaria accessoria.

Gli interessi si dividono essenzialmente nelle seguenti tipologie:

  1. Interessi Legali  -  il tasso di interesse legale è fissato dal legislatore, ovvero il Ministro del Tesoro, con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
  2. Interessi Convenzionali -  Il tasso di interesse convenzionale viene fissato contrattualmente dalle parti. La determinazione del tasso, se superiore a quello legale, deve essere stabilita per iscritto; in caso contrario gli interessi sono dovuti nella misura fissata dalla legge (articolo 1284 del codice civile, terzo comma).
  3. Interessi Moratori  - Sono interessi dovuti dal debitore in ritardo nel pagamento del proprio debito (debitore in mora). Costituiscono una sorta di risarcimento del danno causato dal ritardato pagamento e pertanto devono essere corrisposti anche se non previsti contrattualmente. Se, prima della messa in mora, erano dovuti interessi ad un tasso convenzionale gli interessi moratori devono essere calcolati nella stessa misura.

E' evidente che l'importo che il debitore deve corrispondere all'ultima  società cessionaria, per la intervenuta applicazione di interessi legali, eventualmente convenzionali (se previsti dal contratto), e moratori si discosta, di solito, sensibilmente da quello che era il debito originario.

Il debitore deve essere messo allora  nella condizione di verificare che nella formazione dell'importo richiesto a saldo del credito vantato,  le società cessionarie intervenute nel tempo abbiano applicato gli interessi in maniera corretta. Ciò è possibile solo nel momento in cui la società cessionaria fornisce un estratto cronologico di conto (come quello bancario per intenderci)  dal quale sia possibile evincere gli interessi legali, convenzionali e moratori ed i montanti a cui  i tassi sono stati applicati nel tempo.

Una eventuale perizia di parte (alcune società, come la VINX, svolgono questo tipo di servizio) accerterà, analizzando l'estratto conto cronologico, che:

Le comunicazioni di messa in mora del debitore

Nella filiera della cessione dei crediti le comunicazioni di messa in mora del debitore svolgono una duplice funzione:

  1. interruzione dei termini di prescrizione della esigibilità del credito;
  2. determinazione delle decorrenze da cui possono essere applicati gli interessi moratori.

Per questo motivo, dovrebbe essere  chiaro come solo la presa visione della comunicazione di messa in mora effettuata da ciascuna  cessionaria (beninteso, con allegata ricevuta AR secondo quanto previsto dalla legge)  possa consentire una ricostruzione fedele e probante (congiuntamente all'estratto  conto cronologico) dell'esposizione debitoria (comprensiva di capitale ed interessi) la cui ricopertura si intima al debitore.

Si comprende perfettamente come, in assenza di questi dati essenziali, il debitore non abbia alcuna possibilità di  accertare l'esatta consistenza della propria esposizione debitoria. Tanto più ciò è vero, se si tiene presente che in una catena di trasferimento del credito la società cessionaria assume a capitale esigibile l'importo vantato dalla società cedente, già gravato da precedenti interessi moratori.  Dopodichè chi acquista il credito si predispone, previo invio della prescritta comunicazione di cessione ed eventuale rimessa in mora, ad una ulteriore applicazione degli interessi moratori.

La proposta forfetaria di saldo a stralcio dei debiti pregressi e la promessa di "liberatoria"

Il quadro dunque risulta abbastanza complesso. Le società di recupero crediti, almeno quelle più consapevoli e rispettose dei diritti del debitore (ce ne sono tante) quando si trovano (e ciò accade più spesso di quanto si immagini) nell'impossibilità  di fornire al debitore prove certe del credito vantato, offrono al debitore un abbattimento forfetario di capitale ed interessi, il famoso "saldo a stralcio dei debiti pregressi".

Presentandolo come un affare da cogliere al volo per regolare, una volta per tutte, la propria esposizione debitoria. In più, viene prospettato, come ulteriore incentivo, il rilascio di una "liberatoria" che, presumibilmente (ma non sempre accade, come dimostreremo dettagliatamente nel seguito) dovrebbe servire ad ottenere la cancellazione dalle banche dati dei cattivi pagatori (CRIF, Experian, CTC).

Ma è davvero un affare concordare, a forfait, un saldo a stralcio di quanto dovuto, se il dovuto non è certo? La risposta è banale: io non troverei nulla di vantaggioso nell'accettare un saldo di 30 mila euro a stralcio di un debito di 50 mila euro quando poi, ad una verifica dei conti puntuale e precisa (eliminando anatocismi fuorilegge, sfondamenti delle soglie di usura, errori materiali di calcolo) potrebbe risultare  che l'importo dovuto si aggiri sui 15 mila euro. Per voi lettori, è questo un affare?

Ma passiamo alla liberatoria. Il debitore, sempre il nostro amatissimo  protagonista Pippo (lo ricordate?) aveva stipulato un contratto di finanziamento con la società A. Pippo comincia a non pagare con puntualità le rate e poi, addirittura,  ne sospende il pagamento. La società A, giustamente, segnala il fatto alla "Mò-te-lo-aggiusto-io-il-debitore" e questa iscrive Pippo nell'elenco dei cattivi pagatori.

Il credito viene ceduto alla società B, da questa passa alla società C e così via. Finalmente Pippo si decide a pagare alla società Z, ultima cessionaria del credito di Pippo, l'importo che questa asserisce di vantare. La società Z fornisce a Pippo la liberatoria: "Il sig. Pippo ha corrisposto alla società Z quanto dovuto". Pippo, finalmente libero dai debiti, spedisce il documento alla "Mò-te-lo-aggiusto-io-il-debitore" chiedendo la cancellazione del proprio nominativo dalla lista dei cattivi pagatori.  Dopo qualche tempo chiama la "Mò-te-lo-aggiusto-io-il-debitore"  per verificare che la pratica sia andata a buon fine. Dall'altra parte del telefono, un solerte impiegato gli risponde, più o meno così: "Stikazzi!!! La  segnalazione che la riguarda fu effettuata dalla società A. Non possiamo procedere alla cancellazione se la liberatoria non è rilasciata dalla società A. Ma, poichè qui alla  "Mò-te-lo-aggiusto-io-il-debitore" siamo tanto gentili e il debitore è al centro dei nostri interessi, se lei ci fornisce la documentazione attestante che la sua originaria obbligazione con A sia passata in capo a Z, noi effettueremo immantinente la cancellazione, nei tempi previsti dalla legge."

Povero Pippo. I tempi previsti dalla legge sono la bellezza di 36 mesi, che decorrono da quando, e soprattutto se, Pippo riuscirà a dimostrare  che aver soddisfatto Z equivale ad aver soddisfatto A. Ma ci riuscirà senza la documentazione che avrebbe dovuto chiedere alla società Z, e cioè le lettere di cessione del credito che avrebbero permesso di ricostruire la filiera dei passaggi? Io rispondo, con cognizione di causa, no, non ci riuscirà.

Pippo ha pagato 30 mila euro a saldo e stralcio dei debiti pegressi, invece dei 15 mila euro legalmente dovuti e, ironia della sorte, rimarrà iscritto a vita nella banca dati dei cattivi pagatori gestita dalla "Mò-te-lo-aggiusto-io-il-debitore".

La documentazione  attestante la legittimità della richiesta e la corretta consistenza del credito vantato

E allora signori, per non finire come Pippo, quando una società di recupero crediti vi contatta per esigere il dovuto, rispondete immediatamente, con comunicazione scritta inviata tramite raccomandata AR, che sarà vostra cura provvedere all'estinzione del debito, appena la società in questione avrà provveduto a fornire al debitore:

La società di recupero crediti potrà rifiutarsi, ovviamente, di fornire tutto quanto richiesto dal debitore.

D'altra parte, la necessità di prendere visione della documentazione appena indicata,  è certamente dettata dal buon senso: a meno di  voler pretendere che, dopo anni, ad una perentoria intimazione presentata da una società di recupero crediti qualsiasi, per un importo di cui non si riesce a comprendere la natura e le modalità di applicazione degli interessi, il debitore debba pagare senza battere ciglio. Fidandosi esclusivamente della parola del creditore.

Quello che importa è che, a fronte di richieste sacrosante avanzate dal debitore, nessun giudice concederà il decreto ingiuntivo a quel creditore  che si rifiuta di fornire informazioni su come sia effettivamente maturato  e si sia formato l'importo il cui pagamento si vuole esigere.

La messa in mora del creditore

Anzi, anche se può sembrare (e sembrerà a molti) addirittura provocatorio, aggiungerei che il rifiuto a fornire al debitore la documentazione finalizzata all'accertamento del debito configura, per il creditore, una condotta che si sostanzia nel rifiuto a compiere gli atti (cosiddetti preparatori) necessari al ricevimento della prestazione dovuta dal debitore.

Ci sono allora tutti i presupposti giuridici per mettere in mora il creditore. Effetti della costituzione in mora del creditore, saranno:

Non è poco ...

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7 Settembre 2008 · Paolo Rastelli