Condominio – gronde doccioni e canali di scarico delle acque piovane sono beni comuni anche se il lastrico solare è di proprietà esclusiva

Le gronde, i doccioni e i canali di scarico delle acque piovane del tetto di uno stabile condominiale costituiscono bene comune, atteso che, svolgendo una funzione necessaria all'uso comune (in quanto servono all'uso e al godimento comune), ricadono tra le parti comuni dell'edificio.

Anche se la copertura del fabbricato sia costituita da tetto a falda o da lastrico di proprietà esclusiva, il quale assolve anche la funzione di copertura di parte del fabbricato, rimane indispensabile l'esistenza delle gronde per raccogliere e smaltire le acque piovane.

Le gronde convogliano le acque meteoriche dalla sommità dell'edificio fino a terra o a scarichi fognari e svolgono quindi funzione che prescinde dal regime proprietario del terrazzo di copertura.

La proprietà esclusiva del lastrico o terrazzo dal quale provengano le acque che si immettono nei canali non muta questo regime, giacché il codice civile disciplina soltanto le riparazioni o ricostruzioni del lastrico propriamente inteso e non di altre parti dell'immobile, la cui esistenza è, per esso, indipendente da quella del lastrico, salvo che altrimenti risulti espressamente dal titolo.

Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 27154/14.

9 Gennaio 2015 · Ludmilla Karadzic