Contratto – generalità

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Fra le fonti delle obbligazioni la più importante, in pratica, è senza dubbio il contratto, che, può definirsi come l’accordo fra due o più parti per creare, modificare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

È chiaro, pertanto, che non tutti gli accordi fra due o più parti sono contratti, ma solo quelli che hanno un contenuto patrimoniale; un accordo che miri a regolare rapporti non patrimoniali non è un contratto, come, infatti, non sono contratti il matrimonio e l’adozione.

Affinchè esista un contratto sono indispensabili alcuni elementi, detti appunto elementi essenziali, in quanto la mancanza anche di uno solo di essi rende il contratto nullo, cioè giuridicamente inesistente. Tali elementi sono:

  1. l’accordo delle parti;
  2. la causa;
  3. l’oggetto;
  4. la forma;

1) Accordo delle parti

Per aversi un contratto non sono sufficienti due o più volontà provenienti da due o più parti diverse, ma è anche necessario che tali volontà si incontrino accordandosi tra di loro. L’accordo delle parti consta di due fasi: la proposta dell'una e l’accettazione dell'altra. Come regola generale, l’accordo è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Nel caso, oggi frequente, di parti che contrattino a distanza, per mezzo di corrispondenza, l’accettazione si presume conosciuta dal proponente quando giunge al suo indirizzo, a meno che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. Naturalmente, però, l’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito e deve essere perfettamente conforme alla proposta.

2) La causa

Per causa di un contratto s’intende il fine giuridico tipico del contratto stesso; cioè il motivo per il quale, giuridicamente, il contratto viene compiuto dal soggetto. Così concepita, è evidente, che la causa di un determinato contratto è tipica, cioè è sempre identica in tutti i contratti di quel determinato tipo, e non deve essere confusa con i motivi personali che hanno spinto il soggetto a compiere il contratto stesso. Così, ad esempio, la causa della compra-vendita è lo scambio di una cosa con un prezzo; quella della locazione è il godimento di una cosa altrui contro un determinato corrispettivo. I motivi personali, invece, che spingono un soggetto a compiere l’uno o l’altro di questi contratti, possono essere, volta a volta, diversissimi. Così, ad esempio, si può acquistare un terreno per coltivarlo, oppure per costruirvi un edificio, oppure per impiantarvi un campo sportivo ecc. Ogni contratto deve avere una causa e, naturalmente, essa deve essere lecita; se manca la causa o se essa è illecita, il contratto è nullo;

3) L’oggetto

Per oggetto del contratto s’intende il contenuto del contratto stesso, cioè la prestazione o le prestazioni alle quali una od ambedue le parti si impegnano; (ad esempio: la cosa e il prezzo nella compra-vendita, gli atti che il mandatario s’impegna a compiere nel mandato, il lavoro da svolgere e il relativo compenso nel contratto di lavoro, ecc.). L’oggetto, oltre che lecito e possibile, deve essere anche determinato o almeno determinabile, cioè già individuato o, comunque, individuabile successivamente ad opera degli stessi contraenti o di un terzo.

4) La forma

Vi sono alcuni contratti (detti non formali) nei quali la dichiarazione di volontà delle parti può avvenire in qualsiasi forma (per iscritto, oralmente, od anche con dei semplici gesti); così, ad esempio, la compra-vendita di cose mobili, le locazioni per meno di nove anni, ecc. . È evidente che per questi contratti la forma non è un elemento essenziale; lo è, invece, per altri contratti (detti formali o solenni) nei quali la dichiarazione di volontà deve avvenire in una determinata forma prescritta dalla legge qualora la dichiarazione di volontà non avvenga nella forma prescritta, il contratto è nullo. Il gruppo più importante di contratti formali è costituito, senza dubbio, da quei contratti che debbono essere compiuti per atto scritto, fra i quali riteniamo opportuno ricordare i contratti che trasferiscono la proprietà, ovvero costituiscono, modificano od estinguono diritti reali su beni immobili o mobili registrati. Così, ad esempio, la compra-vendita di una casa o di un automobile, la costituzione o la rinuncia all'usufrutto su un podere, ecc..

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9 Novembre 2007 · Chiara Nicolai