Il creditore non può frazionare la pretesa in più richieste giudiziali di adempimento

Non e’ consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo.

Tale scissione, infatti, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.

Gli obblighi di correttezza e buona fede devono improntare i rapporti tra le parti anche nel corso dell’azione giudiziale conseguente all’inadempimento: l’inutile moltiplicazione delle azioni costituisce un abuso del processo, idoneo a gravare sia lo Stato che le parti dell’aumento degli oneri processuali, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivanti dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti e all’eventuale lievitazione dei costi a carico della parte soccombente.

La giurisprudenza, ad esempio, ha sancito la nullita’ di un secondo precetto, notificato dopo lo spontaneo adempimento del primo, affermando che in tema di crediti pecuniari, ottenuto con un primo precetto il pagamento spontaneo della somma intimata, accettata senza riserve, la notifica di un nuovo precetto per il pagamento di una ulteriore somma, calcolata sulla base del medesimo titolo giudiziale posto a fondamento del precedente, deve ritenersi espressione di una condotta concretante abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, la quale bene avrebbe potuto tutelare il suo interesse sostanziale con la notifica di un solo atto di precetto per tutte le voci di credito ritenute dovute.

In pratica, è sanzionato con la nullita’ il compimento di un atto che da un lato non e’ giustificato dal consentire al creditore la piu’ rapida e piena soddisfazione delle sue ragioni, e per contro si traduce in una moltiplicazione delle spese, che andranno a ricadere sulla parte debitrice, non giustificato dalla finalita’ della piu’ immediata soddisfazione delle ragioni creditorie.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza numero 7078/15.

29 Aprile 2015 · Ludmilla Karadzic


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!