Le norme attuative del Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate del mutuo

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Un pò di storia

La Legge 24 Dicembre 2007, numero 244 (Finanziaria 2008) introdusse il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa che avrebbe dovuto consentire ai mutuatari che si trovano in momento di difficoltà di sospendere il pagamento del mutuo per un massimo di 18 mesi. La possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo è il provvedimento senza dubbio più efficace per chi si trova in estrema difficoltà poiché consente al mutuatario di avere il tempo necessario per riorganizzare la propria vita (trovare un nuovo lavoro, trovare una diversa abitazione, ecc.

) per poter far fronte agli impegni assunti.

Il Fondo di solidarietà per il sostegno alle famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo avrebbe dovuto essere operativo a fine aprile 2008. In tal senso si era espressa la deputata Federica Rossi Gasparrini (Federcasalinghe, Udeur) prima della fine della legislatura. Secondo la Gasparrini, intervistata il 10 febbraio 2008, «tra dieci giorni sarà pronto il Regolamento, che poi sarà varato entro 45 giorni al massimo dal Consiglio di Stato».

Per ottenere informazioni sul Regolamento di attuazione abbiamo più volte scritto al Ministero per la solidarietà sociale che così ci ha risposto, l’ultima volta, in data 20 maggio 2008:  ”Gentile utente, il fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà nel pagamento dei mutui sarà attivo solo in seguito all'emanazione del Regolamento interministeriale. Il fondo servirà a finanziare la possibilità per le banche di allungare i termini del mutuo per coloro che hanno una difficoltà temporanea, non è destinato a coloro che hanno un problema strutturale nei confronti dell'impegno per il pagamento della rata di mutuo. Il Regolamento dovrebbe essere emanato a breve, il testo sarà pubblicato sul sito del Ministero della solidarietà sociale. Per maggiori informazioni le consigliamo di rivolgersi al Ministero dell'Economia e delle Finanze”.

Dopo quasi tre anni, il Ministro dell'Economia ha, finalmente,  varato le norme attuative. Eccole:

Articolo 1 Soggetti beneficiari

Destinatari degli interventi di cui al presente regolamento (di seguito: «beneficiari») sono i soggetti i quali alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4, sono titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita nel territorio nazionale.

Articolo 2 Requisiti e condizioni per l’accesso alle agevolazioni

1. Per accedere alle agevolazioni i beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti soggettivi:

a) titolo di proprietà sull’immobile oggetto del contratto di mutuo;

b) titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno;

c) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro.

2. L’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969 e deve costituire l’abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda.

3. L’ammissione al beneficio è subordinata all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e tali da determinare la temporanea impossibilità del beneficiario a provvedere al pagamento delle rate alla loro scadenza naturale:

a) perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro;

b) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di reddito per almeno il 30 per cento del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell’abitazione del beneficiario;

c) pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5 mila euro annui;

d) spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell'immobile oggetto del mutuo, sostenute per opere necessarie e indifferibili per un importo, direttamente gravante sul nucleo familiare domiciliato nell’abitazione del beneficiario, non inferiore a 5 mila euro;

e) aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25 per cento in caso di rate semestrali e di almeno il 20 per cento in caso di rate mensili.

Articolo 3 Oggetto ed ammontare delle agevolazioni

1. A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo sono rimborsati dal Fondo alle banche:

a) i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca;

b) gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione (spread) sommata a tale parametro.

2. Per parametro di riferimento si intende:

a) per i mutui regolati a tasso variabile, l’Euribor di durata pari a quella usata nel contratto, ovvero in mancanza di parametrizzazione dei tassi all'Euribor, l’Euribor di durata pari alla periodicità di pagamento delle rate;

b) per i mutui regolati a tasso fisso, il tasso IRS in euro riportato sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters di durata pari alla durata residua del contratto di mutuo vigente al momento della sospensione dell'ammortamento.

Articolo 4 Modalità di presentazione della domanda

1. Il beneficiario presenta domanda di sospensione alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il relativo mutuo, secondo il modello disponibile sul sito internet di cui all'articolo 5. Nella domanda deve essere indicato il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo.

2. Alla domanda deve essere allegata, oltre all'attestazione ISEE rilasciata da un soggetto abilitato, la documentazione indicata nel modello di domanda di cui al comma 1, idonea a dimostrare l’accadimento dell'evento impeditivo del pagamento della rata di mutuo, con riferimento a ciascuna delle tipologie di cui all'articolo 2, comma 3.

Articolo 5 Attuazione dell'intervento pubblico

1. Amministrazione responsabile dell'intervento pubblico è il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro (di seguito: «Dipartimento»).

2. Il Fondo, dotato di personalità giuridica, è soggetto patrimoniale autonomo e separato.

3. Il Dipartimento, per le operazioni relative alla gestione del Fondo, si avvale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, numero 102, della prestazione di una società a capitale interamente pubblico (di seguito: «Gestore»), affidandole direttamente l’esecuzione delle seguenti attività:

a) realizzazione e gestione del sito di cui al comma 1;

b) esame della documentazione trasmessa dalle banche;

c) rimborso alle banche dei costi e degli oneri finanziari di cui all'articolo 3;

d) esercizio dell'azione di recupero ai sensi dell'articolo 7.

4. Per l’esecuzione delle attività di cui al comma 3 il Dipartimento emana un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione da parte del Gestore, con il quale vengono stabilite le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonché le forme di vigilanza sull’attività del Gestore, tali da configurare un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri servizi. In particolare:

a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e può disporre ispezioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore medesimo;

b) il Gestore è tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le informazioni concernenti la regolarità, la tempestività, l’efficienza e l’efficacia del servizio, con la periodicità richiesta dal Dipartimento.

5. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del predetto disciplinare si provvede a valere sulle risorse del Fondo, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, numero 102.

Articolo 6 Adempimenti a carico della banca

1. La banca, acquisita la documentazione presentata dal beneficiario e verificatane la completezza e la regolarità formale ai sensi dell'articolo 4, accede al sito di cui all'articolo 5 e chiede l'autorizzazione ad effettuare l’operazione, indicando, sulla base della richiesta del beneficiario, l’ammontare dei costi e degli oneri finanziari dell'operazione. Entro il termine di 10 giorni la banca invia al Gestore la documentazione di cui al precedente periodo.

2. Il Gestore, accertata la sussistenza dei presupposti stabiliti dal presente regolamento, rilascia, entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione, il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo e imputa alle disponibilità del Fondo l’importo dei costi e degli oneri finanziari indicato dalla banca.

3. Acquisito il nulla osta la banca, entro cinque giorni dal ricevimento della risposta del Gestore, comunica al beneficiario la sospensione dell'ammortamento del mutuo e ne dà comunicazione alla Banca d'Italia, ai fini dell'attività di vigilanza.

4. La banca, una volta che il beneficiario, anche prima della scadenza del periodo indicato nella domanda, abbia ripreso il pagamento delle rate, comunica al Gestore, entro cinque giorni, l’ammontare dei costi e degli oneri finanziari sostenuti per la sospensione dell'ammortamento del mutuo, chiedendone il rimborso.

5. Entro quindici giorni dalla richiesta il Gestore provvede al pagamento della somma dovuta alla banca.

Articolo 7 Revoca delle agevolazioni

1. Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazioni è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario o da altro soggetto competente a rilasciare la documentazione di cui all'articolo 4, comma 2, il Gestore, previa contestazione dell'addebito nelle forme di legge, provvede alla revoca delle agevolazioni medesime e trasmette i relativi atti all'Autorità giudiziaria.

2. La revoca dell'agevolazione comporta per il beneficiario l’obbligo di rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, la somma corrisposta alla banca, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

3. Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi al versamento, il Gestore procede al recupero coattivo della somma da esso dovuta, avvalendosi anche della procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, numero 46.

Articolo 8 Risorse finanziarie del Fondo

1. Le risorse del Fondo, ivi comprese le eventuali disponibilità rivenienti per effetto della disposizione di cui all'articolo 2, comma 5-quinquies, del decreto-legge 29 novembre 2008, numero 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, numero 2, affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Gestore e da questi utilizzato per le finalità di cui al presente regolamento, secondo le modalità indicate nel disciplinare di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Il titolare del conto corrente infruttifero di cui al comma 1 è tenuto alla resa del conto ai sensi degli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, numero 827, recante Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Il presente regolamento sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Le tre soluzioni  disponibili per sospendere il pagamento delle rate del mutuo

fondo solidarietà sospensione pagamento rate mutuo

Di seguito proponiamo una scheda pratica pubblicata da ADUC - Articolo originale

Il 2/9/2010 entrera' in vigore il decreto del Ministero dell'economia numero 132 del 21/6/2010 (GU del 18/8/2010) che ha finalmente dato attuazione alla norma che consente di ottenere la sospensione delle rate dei mutui prima casa per le quali si possa dimostrare che non si e' in grado di far fronte.

E' un decreto, attesissimo, arrivato con un ritardo di piu' di due anni. La norma che ne aveva annunciato l'emissione e che aveva introdotto l'agevolazione costituendo un "fondo di solidarieta'", infatti, e' la Finanziaria del 2008 (legge 244/07 articolo 2 commi dal 475 al 480).

Il fondo di solidarieta', per il quale era previsto un finanziamento iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, attualmente si alimenta con le sanzioni irrogate alle banche che non rispettano le norme sulla surrogazione dei mutui (D.l.7/2007 articolo8).

Chi può chiedere la sospensione delle rate

Puo' presentare domanda alla propria banca il titolare di un mutuo acceso per l'acquisto della casa di abitazione principale (*), posta nel territorio italiano, che sia:

- proprietario dell'immobile oggetto del contratto di mutuo, di categoria diversa da A/1, A/8, e A/9 (rispettivamente abitazioni signorili, ville e castelli) non considerabile "di lusso" (vedi DM 2/8/69);

- intestatario di un mutuo di importo erogato (quindi il debito iniziale) non superiore a 250mila euro, in essere da almeno un anno (per la precisione il decreto dice "in ammortamento da almeno un anno", quindi si può intendere che l'anno dev'essere decorso dalla scadenza della prima rata che intacca il capitale);

- con ISEE non superiore a 30mila euro.

E' inoltre necessario che il titolare del mutuo si trovi nella temporanea impossibilita' di pagare le rate alla loro scadenza naturale a causa di almeno uno dei seguenti eventi accaduto dopo la stipula del contratto di mutuo:

- perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza di almeno tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro;

- morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di almeno il 30% del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare e sia domiciliato nell'abitazione dell'intestatario del mutuo;

- pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5.000 euro annui;

- spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell'immobile oggetto del mutuo, relative ad opere necessarie ed indifferibili, sostenute per un importo non inferiore a 5.000 euro gravanti direttamente sul nucleo familiare domiciliato nell'abitazione dell'intestatario del mutuo;

- aumento della rata del mutuo (regolato a tasso variabile) derivante da fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25% rispetto alla rata immediatamente precedente se semestrale, e di almeno il 20% rispetto alla rata immediatamente precedente se mensile.

(*) Nota: ricordiamo che per casa di abitazione principale si intende quella dove il proprietario intestatario del mutuo (in questo caso) e i suoi eventuali familiari dimorano abitualmente. Essa di identifica per legge con la casa di residenza anagrafica, e sta al soggetto interessato, eventualmente, dimostrare di aver fissato abitazione principale in un immobile diverso da quello di residenza anagrafica.

La procedura di ottenimento

I soggetti che si trovano nelle condizioni di poter chiedere la sospensione delle rate possono ottenerla, nel corso dell'esecuzione del contratto, per non piu' di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi.

Va presentata una domanda alla banca presso la quale e' attivo il mutuo. Vi deve essere indicato il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione delle rate e si deve allegare:

- l'attestazione ISEE;

- la documentazione che dimostra l'evento, rientrante tra quelli suddetti, che impedisce il pagamento puntuale della rata del mutuo.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 2/9/2010.

Successivamente, per ottenere l'effettiva sospensione, si potrebbe dover aspettare fino a un mese, poiche' la banca deve ottenere un nullaosta dalla societa' che gestisce il fondo, che deve verificarne la disponibilita'. Per questa procedura possono passare fino a 25 giorni (10 gg per l'invio della richiesta da parte della banca e i successivi 15 per l'ottenimento del nullaosta), e poi la banca ha ulteriori 5 giorni di tempo per comunicare all'intestatario del mutuo l'avvenuta sospensione delle rate.

Una volta scaduto il periodo di sospensione l'intestatario del mutuo deve riprendere il pagamento delle rate secondo gli accordi originari, a meno che nel frattempo non sia stata sottoscritta una rinegoziazione.

Ovviamente la durata del contratto e quella delle garanzie risultera' prorogata per un periodo uguale alla sospensione ottenuta. Le rate non pagate perché sospese, in parole povere, "si spostano" in avanti, allungando il periodo di ammortamento.

Nota 1. La sospensione non può essere chiesta dopo che sia iniziato l'eventuale procedimento esecutivo inerente le garanzie;

Nota 2. Al termine del periodo di sospensione, una volta ripreso il regolare pagamento delle rate del mutuo, la banca si rivolge alla societa' che gestisce il fondo per ottenere il rimborso dei costi sostenuti (sostanzialmente gli interessi delle rate sospese).

Considerazioni sulla sospensione dei mutui del "piano famiglie" dell'ABI

Alla sospensione delle rate disciplinata dal DM 21/6/2010, in un certo senso "obbligatoria" per le banche, si affianca una procedura di sospensione gia' esistente, alla quale le banche possono aderire o meno.

Si tratta del cosiddetto "Piano famiglie" firmato dall'ABI con alcune banche ed attivo dal 1/2/2010, grazie al quale e' possibile ottenere la sospensione delle rate per almeno 12 mesi.

Con la soluzione del "Piano famiglie" può esser ottenuta la sospensione di mutui fino a 150.000 euro sottoscritti per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale, compresi i mutui cartolarizzati.

I soggetti interessati non devono avere un reddito annuo superiore a 40.000 euro e devono dimostrare di aver subito o di subire, nel periodo 2009/2010, eventi particolarmente negativi come la perdita del lavoro, l'insorgenza di condizioni di non autosufficienza, l'ingresso in cassa integrazione, la morte del familiare percettore di reddito, etc.

Come gia' detto le banche aderenti possono, soggettivamente, migliorare ed ampliare le condizioni del beneficio.

Le due soluzioni convivono e hanno caratteristiche leggermente diverse. E' da evidenziare tuttavia che la sospensione “obbligatoria” e' preferibile a quella “facoltativa” del Piano Famiglie per il semplice fatto che mentre nel primo caso il costo per interessi è a carico dell'apposito fondo di solidarietà, nel secondo rimane a carico del mutuatario che richiede la sospensione.

Le domande a partire dal 15 novembre 2010

Nella gazzetta ufficialeR.I. numero 192 del 18 agosto 2010 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze numero 132, emanato il 21 giugno 2010, concernente il Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto per la prima casa, ai sensi dell'articolo2, comma 475 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, numero 244.

Con decreto del Direttore Generale del Tesoro, in data 14 settembre 2010, è stato individuato come soggetto Gestore del Fondo CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.

Le istanze di accesso al beneficio possono essere presentate presso la banca che ha erogato il mutuo a partire dal 15 novembre 2010 utilizzando l’apposito modello di richiesta di sospensione mutuo, disponibile in fondo alla pagina, compilato sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida per la presentazione e l’istruttoria delle richieste di sospensione e corredato dalla documentazione nello stesso indicata.

Si raccomanda la visione del documento “Linee guida” per una corretta compilazione del modello di richiesta di sospensione mutuo.

La banca - effettuati gli adempimenti di competenza - inoltra l’istanza a CONSAP che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo. La banca, acquisito il nulla osta di CONSAP, comunica all'interessato la sospensione dell'ammortamento del mutuo.

Il Fondo opera nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge.

Per porre una domanda sui mutui ed in particolare sul fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per famiglie in difficoltà, visita  questo forum.

Per ulteriori approfondimenti sui mutui ed in particolare sul fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per famiglie in difficoltà, consulta questa sezione.

6 Settembre 2010 · Piero Ciottoli





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