Garanzie – fideiussione bancaria attiva (quando il creditore garantito è la banca)

Fideiussione in forma specifica o omnibus

La fideiussione può essere costituita in forma “specifica” o “omnibus”. Con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l’adempimento di tutte le obbligazioni (se omnibus) o per quelle specificatamente indicate come garantite (se specifica), assunte verso la banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell’interesse di altre persone.

Nel caso in cui la fideiussione, costituita nei modi sopra indicati, sia rilasciata in forma pro quota, i fideiussori insieme garantiscono l’intero debito o le operazione specificatamente garantite, ma ognuno nei limiti di una quota predeterminata. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

Fideiussione in forma specifica o omnibus » Principali rischi per il fideiussore

Tra i principali rischi, va tenuto presente il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest’ultimo e la possibilità, per il garante, di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato ( reviviscenza della garanzia).

Fideiussione in forma specifica o omnibus » Principali clausole contrattuali

  1. La fideiussione sarà immediatamente ed integralmente operante anche nei casi di risoluzione del finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine.
  2. La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già prestata od in seguito rilasciata alla Banca a garanzia del finanziamento.
  3. Qualora la fideiussione sia prestata da più fideiussori anche se con il medesimo atto, ciascuno di essi risponde per l’intero ammontare del debito garantito anche se l’obbligazione di alcuno dei garanti sia venuta a cessare o abbia subito modificazioni per qualsiasi causa o per remissione o transazione da parte della banca.
  4. La fideiussione resterà integra e valida sino alla completa estinzione di ogni e qualsiasi debito della debitrice principale, comunque dipendente dal finanziamento di cui sopra - in espressa deroga all'articolo 1957 C.C. - senza che la banca sia tenuta ad escutere né in via giudiziale né in via stragiudiziale la debitrice principale, anche dopo la scadenza delle obbligazioni.
  5. In espressa deroga all'articolo 1939 C.C. la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche nel caso di invalidità del negozio principale a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque dovute.
  6. Il fideiussore è obbligato a rimborsare a banca le somme che quest’ultima avesse incassato in pagamento dell'obbligazione garantita e che dovessero essere restituite in seguito ad annullamento o revoca dei pagamenti stessi.
  7. La banca avrà facoltà di accordare al debitore principale dilazioni di pagamento in qualsiasi forma, fornendone tempestiva ed opportuna notizia al fideiussore, anche se la surrogazione del fideiussore nei diritti e privilegi del creditore fosse divenuta impossibile o notevolmente più difficile, e ciò in espressa deroga all'articolo 1955 C.C..
  8. Il fideiussore rinuncia ad eccepire l’estinzione della fideiussione per fatto del creditore e ciò in espressa deroga all'articolo 1955 C.C..
  9. Il fideiussore rinuncia espressamente ad ogni e qualsiasi contestazione, eccezione e riserva, fino all'integrale pagamento di ogni e qualsiasi somma richiesta da banca in forza della fideiussione, anche in caso di opposizione da parte della debitrice principale.
  10. Il fideiussore rinuncia ad avvalersi, fino a quando il credito della banca non sarà stato integralmente soddisfatto, di ogni diritto di regresso e di surroga che potesse spettargli sia nei confronti del debitore principale che di qualsiasi altro terzo coobbligato o garante.
  11. Il fideiussore rinuncia ai benefici previsti dall'articolo 190 C.C..
  12. Il fideiussore, formalmente escusso da banca, non potrà in alcun modo ritardare l’adempimento della propria obbligazione solidale, eccependo l’impossibilità di esercitare il conseguente diritto di surroga nei diritti privilegiati del creditore.
  13. Per tutte le eventuali controversie che potessero derivare dal presente atto sarà competente il Foro di Roma; resta comunque facoltà della banca di adire altresì ogni altro Foro competente.
  14. Tutte le eventuali spese di registrazione della fideiussione, e comunque ogni altro onere fiscale eventualmente connesso, saranno ad esclusivo carico del fideiussore.

Estinguere la fideiussione omnibus

Cosa accade se il fideiussore, dopo aver prestato una “fideiussione omnibus”, decida, per i piu’ vari motivi, di estinguere la fideiussione stessa di, come si dice con termine tecnico, recedere da tale contratto.

Come previsto per tutti i contratti destinati a durare a tempo indeterminato, la legge gli assicura la facolta’ di “uscire” dalla sua obbligazione, ma, purtroppo, cio’ non significa che egli verra’ immediatamente liberato dal debito garantito; in altre parole anche dopo il recesso il fideiussore restera’ obbligato in misura minore, ma, pur sempre obbligato.

Infatti i contratti delle banche recano clausole del tipo “Il fideiussore puo’ recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata”.  La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici.

Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento su indicato.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti con il debitore, il recesso del fideiussore si rende operante solo quando la Banca abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facolta’ di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi ed ancora in circolazione”.

Va rilevato che la clausola è da interpretare. Per esempio l’affermazione che il recesso è operante solo quando la banca abbia potuto, a sua volta, recedere dai rapporti garantiti non puo’ essere portata fino a consentire alla banca stessa comportamenti negligenti o strumentali nella gestione dei rapporti creditizi facendo esclusivo assegnamento sull’impegno del garante.

In pratica quando il garante invia la raccomandata di recesso alla banca, quest’ultima, come prima cosa, valuta il contegno da assumere nei confronti del debitore principale nel senso che considera se cessare, o meno, il rapporto creditizio con lui (ad es. revocandogli l’apertura di credito di cui godeva). Infatti accade spesso che la concessione di credito poggia eminentemente sulla garanzia per cui, eliminando la garanzia, viene eliminato anche il credito.

Se, invece, la banca ritiene il cliente sufficientemente affidabile anche senza la fideiussione decidera’ per la continuazione del rapporto e si limitera’ a prendere atto del recesso.

Per quanto riguarda il garante che receda, il suo interesse sarebbe, com’e’ ovvio, essere liberato pienamente e immediatamente dai suoi impegni, ma, purtroppo, cio’ non succede quasi mai. E’ rarissimo, infatti, che la banca rilasci dichiarazioni liberatorie piene o rinunce alla fideiussione.

Esclusa l’ipotesi, quasi soltanto teorica, di rilascio di una liberatoria piena da parte della banca, la situazione per il garante non cambiera’ nel senso che restera’ obbligato per il debito che sussisteva nel momento in cui ha esercitato il recesso o, meglio, nel momento in cui la banca ha avuto conoscenza del recesso.

Dunque, ponendo che il cliente fruisse di un’apertura di credito ad esempio di 1.000 utilizzata per 500, il garante rispondera’ solo per 500 di modo che se il cliente, in seguito, aumentera’ l’utilizzo, poniamo, fino a 600, il garante non rispondera’ degli ulteriori 100 in aumento.

Al contrario rispondera’ di ogni altra obbligazione che trae origine nel rapporto esistente al momento del recesso. Cosi’, ad esempio, se era garantito un mutuo e l’obbligato principale non paghi la rata il garante rispondera’ anche dell'interesse di mora.

Dunque, se il debito sussiste al momento del recesso, dalla fideiussione non è possibile liberarsi.

Cio’ rende questo contratto estremamente insidioso e oneroso per chi lo sottoscrive per cui dovra’ essere massima la cautela del cliente di fronte alle consuete parole “firmi qui” proferite come se fossero la cosa piu’ banale ed insignificante del mondo dall'operatore che gli sottopone uno dei tanti moduli della banca.

Senza pretendere di capire il dettaglio delle clausole riportate - cosa estremamente difficile anche agli addetti ai lavori -  il cliente dovra’, quanto meno, cercare di capire se veramente vuole obbligarsi in quel modo e per quell’importo e solo allora sottoscrivere.

Fideiussione in forma specifica o omnibus » Termini legati all'operazione di fideiussione

Debitore principale

E’ la persona di cui si garantisce l’adempimento in favore della banca

Fideiussione “specifica”

E’ quel contratto con i quale il fideiussore assume verso la Banca l’obbligazionedi garanzia dei debiti, esistenti al momento in cui esso viene concluso e per un ammontare definito, derivanti da operazioni bancarie specifiche, intercorrenti tra la Banca ed il debitore principale.

Fideiussione  “omnibus”

E’ quel contratto di garanzia che si caratterizza rispetto allo schema tipico di fideiussione poiché contiene clausole idonee ad estendere l’obbligazione di garanzia non solo ai debiti esistenti al momento in cui esso viene concluso e per un ammontare definito, ma anche a quelli che, entro tale ammontare deriveranno in futuro da operazioni bancarie di qualsiasi natura, intercorrenti tra la Banca ed il debitore principale o tra quest’ultimo ed un terzo.

Garante

E’ la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca

Importo massimo garantito

E’ la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussores’impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale.

Pagamento a semplice richiesta

Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche qualora il debitore principale si opponesse, quanto dovuto alla Banca stessa per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio.

Regresso

E’ il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca.

Reviviscenza della garanzia

Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.

Solidarietà fra fideiussori

E’ il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (Banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno de essi e pretendere il pagamento dell'intero ammontare garantito.

Fideiussore

Soggetto che assume un’obbligazione verso il creditore di altro soggetto a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione, anche futura o condizionale di quest’ultimo.

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28 Giugno 2013 · Chiara Nicolai