Fermo amministrativo – modifiche apportate dal decreto sviluppo

Con l’entrata in vigore della legge 106/ 2011, che ha convertito il dl 70/2011, sono stati introdotte ulteriori comunicazioni al contribuente. In particolare, a partire dal 13 luglio 2011:

  1. prima di iscrivere ipoteca, l’Agente della riscossione notifica al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procederà all'iscrizione d’ipoteca;
  2. per i debiti fino a 2 mila euro l’applicazione di misure cautelari (incluso il fermo amministrativo) ed esecutive sono precedute dall'invio per posta ordinaria di due solleciti di pagamento, di cui il secondo a distanza di almeno sei mesi dal primo.

Una volta inviate queste comunicazioni, se le somme dovute continueranno a non essere pagate, l’Agente della riscossione intraprenderà le opportune azioni per il recupero coattivo, inviando al contribuente un apposito avviso a seconda del tipo di procedura prevista (es. avviso d’iscrizione del fermo amministrativo, atto di pignoramento).

Altra importante novità introdotta dalla Legge numero 106/2011 riguarda l’esonero del contribuente dalle spese di cancellazione del fermo.

L’articolo 7, comma 2, lettera gg-octies della Legge numero 106/2011, infatti, prevede che “in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, e successive modificazioni, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d’Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri”.

18 Giugno 2011 · Rosaria Proietti