Fermo amministrativo e ipoteca esattoriale – Se già iscritti non servirà chiedere la rateazione e pagare la prima rata per ottenerne la cancellazione

L'articolo 19 del dpr 602/73 è stato modificato dal decreto legislativo 159/15 con l'introduzione del comma 1 quater, in base al quale, a partire dal 22 ottobre 2015, Equitalia, ricevuta la richiesta di rateazione, può iscrivere ipoteca sull'immobile di proprietà del debitore o disporre il fermo amministrativo sul suo veicolo, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dal beneficio della rateazione che si verifica se non pagano 5 rate anche non consecutive.

In caso di fermo amministrativo già disposto sul veicolo di proprietà del debitore, si potrà ottenere una annotazione di sospensione al PRA per poter continuare a circolare. Ma il bene fermato amministrativamente non potrà essere alienato o rottamato.

Tuttavia, prosegue il testo del comma 1 quater, sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche gia' iscritti alla data di concessione della rateazione.

In pratica, se il fermo amministrativo o l'ipoteca risultano già iscritti, non servirà chiedere la rateazione e pagare la prima rata per ottenerne la cancellazione, che verrà effettuata solo dopo il pagamento dell'ultima rata del piano di rientro.

Ricordiamo che se il debitore si trova in difficoltà con il pagamento delle cartella esattoriale, può ottenere un piano di rateizzazione fino a 6 anni (72 rate mensili). L’importo minimo di ogni rata è 50 euro. Con una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla sua responsabilità, il debitore può chiedere un piano straordinario di rateizzazione fino a 10 anni (120 rate mensili).

Questo vuol dire che una volta disposto il fermo amministrativo o iscritta ipoteca sui beni del debitore che non è in grado di pagare in un'unica soluzione, le misure resteranno in vigore per tutta la durata del piano di rateizzazione (almeno 6 o addirittura 10 anni).

Il comma 1 quater dell'articolo 19 del dpr 602/73, limita fortemente gli effetti del pagamento della prima rata anche per quel che riguarda le altre azioni esecutive A seguito della presentazione di tale richiesta [di rateizzazione del debito n.d.r] non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilita' di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

7 Febbraio 2016 · Paolo Rastelli




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!