Dichiarazione dei redditi – errori o omissioni

Gli errori o le omissioni nella dichiarazioni dei redditi

Gli errori o le omissioni relativi alle dichiarazioni dei redditi validamente presentate (comprese quelle presentate con ritardo non superiore a novanta giorni) possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo.

Entro lo stesso termine deve essere eseguito il pagamento del tributo o del maggior tributo dovuto, dei relativi interessi (calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno) e della sanzione ridotta ad un quinto del minimo previsto.

Gli errori o le omissioni nella dichiarazioni dei redditi suscettibili di regolarizzazione

Sono suscettibili di regolarizzazione:

a) gli errori ed omissioni rilevabili in sede di liquidazione delle imposte dovute ai sensi degli articoli 36 bis e 36ter del DPR 600/73 quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte, indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute di acconto e di crediti di imposta. In questi casi la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta al 6% (pari ad 1/5 del 30%) della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato, oltre al pagamento del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno;

b) gli errori e le omissioni che configurerebbero la violazione di infedele dichiarazione, come nell’ipotesi di omessa o errata indicazione di redditi, errata determinazione di redditi, esposizione di indebite detrazioni d’imposta o di indebite deduzioni dell'imponibile. In queste ipotesi la spontanea regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta al 20% (pari ad 1/5 della sanzione minima prevista del 100%) della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito spettante, oltre al pagamento del tributo dovuto e dei relativi interessi.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un’unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute; in questo caso le misure delle sanzioni ridotte (6% e 20%) saranno rapportate ai rispettivi maggiori tributi o minori crediti spettanti.

Ai fini del ravvedimento, la dichiarazione integrativa può essere presentata ad un ufficio postale o in via telematica (direttamente o tramite intermediario), entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale l’errore o l’omissione si sono verificati:

Le dichiarazioni dei redditi devono essere sempre sottoscritte, pena la nullità. Tale vizio è comunque sanabile se la persona tenuta provvede, entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, a firmare il modello.

Termini per rettifiche ed integrazioni di errori od omissioni presentate nella Dichiarazione dei redditi

È possibile integrare anche a proprio favore le dichiarazioni per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un maggior reddito o, comunque un maggior debito o un minor credito d’imposta, mediante una successiva dichiarazione da produrre entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d’imposta successivo.

Le correzioni operate, se effettuate nei termini, non sono soggette a sanzioni e il maggior credito d’imposta risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione oppure chiesto a rimborso.

La dichiarazione integrativa a favore del contribuente presuppone che la dichiarazione originaria sia stata a suo tempo validamente e tempestivamente presentata.

Possono quindi essere integrate anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza che sono considerate valide salva l’applicazione della sanzione prevista per il ritardo.

Le dichiarazioni presentate oltre i novanta giorni, invece, dovendosi considerare omesse (costituiscono titolo solo per la riscossione delle imposte evidenziate), non possono essere oggetto d’integrazione.

La dichiarazione si considera omessa anche se trasmessa dall'intermediario incaricato con ritardo superiore a 90 giorni.

Ai lavoratori dipendenti, ai collaboratori e ai pensionati che hanno utilizzato il modello 730 per dichiarare i loro redditi si consiglia di controllare attentamente il prospetto di liquidazione delle imposte (mod. 730/3) ricevuto dal sostituto d’imposta (entro il 15 giugno) o dal Caf (entro il 30 giugno), allo scopo di riscontrare eventuali errori di compilazione o di calcolo.

In questo caso bisogna rivolgersi al più presto a chi ha prestato l’assistenza affinché, se ci sono errori di calcolo, provveda a correggerli (redigendo un mod. 730 rettificativo) in tempo utile perché se ne possa tenere conto al momento di effettuare i conguagli nella busta paga o nel rateo di pensione.

Quando, invece, il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure di esporre degli oneri deducibili o detraibili, la rettifica può avvenire nei seguenti modi:

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

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16 Agosto 2013 · Giorgio Valli