Equitalia » Come ottenere l’annullamento del debito e il rimborso
Qualora il debitore contribuente non ritenesse dovuta la richiesta contenuta nella cartella esattoriale o nell'avviso, non deve rivolgersi a Equitalia, ma chiedere l’annullamento, o sgravio, del debito direttamente all'ente creditore indicato sullo stesso documento, presentando domanda di autotutela.
Con la domanda di autotutela il cittadino chiede all'ente creditore di correggere un errore.
Anche se non c’è alcun termine per presentare la domanda, è consigliabile agire tempestivamente per evitare che Equitalia attivi le procedure di riscossione.
Lo stesso ente, dopo avere effettuato le verifiche, se riscontra che il cittadino ha ragione, adotta un provvedimento di sgravio comunicandolo a Equitalia.
Contestualmente alla domanda di autotutela, per evitare che, in attesa della risposta dell'ente, le procedure di riscossione proseguano, è necessario presentare una richiesta di sospensione.
Lo sgravio può essere totale, quando il tributo richiesto viene annullato per intero, o parziale se il tributo richiesto viene annullato solo in parte.
Al provvedimento di sgravio segue il rimborso, totale o parziale, delle somme eventualmente già pagate.
Per ottenere lo sgravio è possibile, inoltre, fare ricorso all'autorità giudiziaria competente, secondo le modalità stabilite dalle norme, indicate nel documento da impugnare.
Se l’ente creditore non emette lo sgravio, nonostante il provvedimento favorevole da parte del giudice, il cittadino può attivare il cosiddetto giudizio di ottemperanza.
Si tratta di un ulteriore ricorso, volto proprio a ottenere che l’ente applichi quanto deciso dal giudice.
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