Equitalia – ipoteche illecite: ora i rimborsi

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ipoteche illecite di equitalia
Pioggia di ricorsi dopo la sentenza di Cassazione contro Equitalia.

Una sentenza della corte di Cassazione a sezioni unite (la numero 4077 del 22 febbraio 2010), rende finalmente giustizia a tanti contribuenti che avevano dovuto subire l'iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia per debiti inferiori agli 8mila euro. Nonostante l'espressa previsione dell'articolo 76 del dpr numero 602/73, che vieta al concessionario di procedere alla espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito reclamato non supera complessivamente ottomila euro, gli agenti della riscossione hanno continuato ad ignorare il disposto legislativo.

La loro tesi era questa: vero è che l'articolo 76 vieta l'esproprio, tuttavia non vieta l'iscrizione sugli immobili di proprietà; in poche parole, non potrò vendere l'immobile, ma posso ipotecarlo, a cautela della riscossione. Una misura cautelare sui generis, a dire il vero, visto che a pagare le spese per iscrivere ipoteca e per rimuoverla era il contribuente stesso, il quale se intendeva liberare l'immobile dal gravame, oltre a pagare il debito, si doveva accollare gli aggiunti balzelli, come succede per le ipoteche volontarie. Inutili le proteste dei contribuenti che a volte erano costretti a pagare per debiti inesistenti o prescritti o relativi a cartelle nulle o mai notificate.

Vano lamentarsi che le spese di iscrizione o rimozione dell'ipoteca in alcuni casi superavano il debito originario: il concessionario della riscossione procedeva dritto per la sua strada nonostante fosse stato ufficializzato dallo stesso ministero delle finanze che ben il 25% delle cartelle in circolazione conteneva importi posti indebitamente in riscossione e quindi si trattava di cartelle nulle.

Tanta era la certezza di operare correttamente che Equitalia si è addirittura permessa in provincia di Lucca di ipotecare 12 immobili ad una società di costruzioni per un debito di poco superiore ai 2500 eur, causandole grossissime difficoltà con banche, clienti e fornitori. Ne' sono valse a fermare le facili iscrizioni ipotecarie le sempre più frequenti decisioni delle Commissioni Tributarie a rilevare che non aveva senso consentire l'iscrizione dell'ipoteca che è un atto funzionale all’espropriazione immobiliare, se poi quest'ultima non fosse consentita dalla stessa legge in quanto il credito da realizzare era inferiore agli 8000 eur.

Neanche ha avuto un immediato effetto, come c'era da aspettarsi, la richiesta di abuso d'ufficio da parte della Procura di Napoli e la conseguente richiesta di interdizione dai pubblici uffici dei dirigenti Equitalia. E' dovuta intervenire la Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza del febbraio scorso a stabilire definitivamente che l'ipoteca "rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare... soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8000 eur."

Una sentenza importante, che ha natura interpretativa e quindi ha effetto anche per il passato. Una sentenza che presumibilmente darà il via ad innumerevoli richieste di rimborso delle spese indebitamente pagate dai contribuenti di tutta Italia e richieste di ulteriori danni. Non è escluso che in questa vicenda si facciano parte attiva le organizzazioni dei consumatori, intraprendendo azioni di tipo collettivo (class action) intese a restituire a tanti contribuenti il mal tolto. Azioni che possono essere esperite entro il termine ordinario di prescrizione che è di cinque anni dall'avvenuto pagamento.

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20 Marzo 2010 · Tullio Solinas