Equitalia » Prescritta la cartella esattoriale originata da multa se prima di iscrivere il fermo passano cinque anni senza atti interruttivi

E' da ritenersi prescritta la cartella esattoriale, notificata al trasgressore, se Equitalia non si fa viva per cinque anni, a partire dalla multa, prima di recapitare la notifica di preavviso del fermo amministrativo.

O meglio, deve ritenersi prescritto il diritto dell'esattore alla riscossione delle somme portate dalla cartella di pagamento per la violazione del codice della strada, laddove, a cinque anni dall'infrazione, nessun atto interruttivo risulta compiuto prima della notifica del preavviso di fermo del veicolo.

Cio, dovendosi ritenere che il termine prescrizionale decennale opera soltanto allorquando il diritto alla riscossione della sanzione derivi da una sentenza.

Questa la decisione del Giudice di Pace di Prato, emessa con sentenza 880/2013.

Equitalia: dopo la multa è prescritta la cartella esattoriale se passano 5 anni senza il fermo

Addio alle cartelle esattoriali se, per i cinque anni successivi all'infrazione al codice della strada, l'agente della riscossione non compie un atto che interrompe la prescrizione prima di notificare all'automobilista il preavviso di fermo amministrativo sul veicolo.

Questo è quello che si evince dalla sentenza esaminata.

Dunque, dopo cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale di Equitalia per multe stradali, è illegittimo il fermo o qualsiasi altro atto di esecuzione forzata. E questo perché il diritto a riscuotere le somme dovute per le infrazioni al codice stradale si prescrive in cinque anni.

Pertanto, se Equitalia non notifica, dopo la prima cartella esattoriale, ulteriori atti che interrompano la prescrizione, ad esempio un sollecito di pagamento, non può risvegliarsi dopo tanto tempo e disporre le ganasce fiscali al mezzo.

In questo caso, infatti, il fermo amministrativo è illegittimo. Smentita, la tesi dell'Agente della riscossione secondo cui il termine di prescrizione è di dieci anni: ciò vale solo quando il diritto alla riscossione della sanzione amministrativa deriva da una sentenza e non, come nel caso di specie, da un verbale per violazione del codice della strada.

In conclusione, è estinto il credito dell'esattore per l'infrazione al codice della strada senza atti interruttivi anteriori al preavviso di fermo: il termine decennale è valido solo se la riscossione della sanzione deriva da una sentenza.

4 Febbraio 2014 · Gennaro Andele


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