Efficacia del precetto – pignoramento infruttuoso e spese di esecuzione

Con il precetto il creditore comunica il pignoramento

Come in molti sanno, il precetto è l’atto a mezzo del quale il creditore manifesta la volontà di procedere ad esecuzione forzata in danno del debitore. L' atto di precetto è, quindi, prodromico all'avvio del procedimento di espropriazione e consiste nell'intimazione rivolta al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo e nel contestuale avvertimento che, in mancanza di tale adempimento, si procederà ad esecuzione forzata.

Le spese dell'azione esecutiva sono a carico del debitore

A norma dell'articolo 491 del codice di procedura civile, l'esecuzione forzata inizia con il pignoramento. Il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano ad espropriazione.

L'articolo 95 del codice di procedura civile stabilisce che le spese del processo esecutivo sostenute dal creditore procedente, e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, sono a carico di chi ha subito l'esecuzione.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 20836 del 26 settembre 2006, ha sancito che l'articolo 95 del codice di procedura civile non può trovare applicazione nel caso di pignoramento negativo (infruttuoso), nel quale non può ravvisarsi l'inizio dell'esecuzione. Pertanto, è evidente che il pignoramento negativo (infruttuoso), a seguito della richiesta del creditore di pignorare i beni del debitore e dell'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario che non si rinvengono beni da assoggettare al vincolo pignoratizio, non può affatto integrare l'inizio del processo esecutivo.

Tale orientamento è stato ribadito con la sentenza del 12 aprile 2011, numero 8298, che ha così statuito: L'articolo 95 codice di procedura civile, nel porre a carico del debitore sottoposto ad esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario. Pertanto detta disposizione non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell’espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di esso restano a carico dell'intimante, in forza del combinato disposto dell'articolo 310 e dell'articolo 632, ultimo comma, secondo il quale le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Pertanto, se nel termine di novanta giorni dalla data di notifica del precetto al debitore, il creditore non riesce ad eseguire un pignoramento fruttuoso, il processo esecutivo si estingue e le spese sostenute dal creditore restano a suo carico.

Termini di efficacia del precetto

Iniziatasi l'esecuzione con un pignoramento fruttuoso, invece, il precetto acquisisce efficacia non più legata al suo inizio. Il debitore deve essere consapevole che, fino a quando egli non assolva ai suoi obblighi, si espone alla possibilità di nuove procedure espropriative.

Infatti, la Suprema Corte, con sentenza numero 9966 del 28 aprile 2006, ha precisato che il termine di novanta giorni, previsto dall'articolo 481 codice di procedura civile, entro cui l'esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del precetto, è un termine di decadenza e non di prescrizione, attenendo all'inattività processuale del creditore e non all'effetto sostanziale del precetto. Ne consegue che, se entro il termine suddetto viene iniziata l'esecuzione, esauritasi la funzione del termine di decadenza, è possibile instaurare, anche dopo il decorso dei novanta giorni ed in base all'unico precetto, altre procedure espropriative col solo temperamento del divieto di cumulo eccessivo.

2 Giugno 2013 · Ludmilla Karadzic