DOMANDA
Vorrei capire se la legge italiana può tutelare il consumatore vittima di inadempienze e malfunzionamenti da parte di fornitori di energia elettrica e gas. Ho acquistato casa e con i vecchi proprietari sono andato di persona negli uffici IREN-Genova per richiedere le volture: dal 24 febbraio dopo più di 50 telefonate al call center, dopo 2 visite nei loro uffici di persona, ho appreso che il contratto del gas è attivo dal 19 maggio 2021 mentre la luce dal 7 aprile 2021 dopo che dal 29 marzo 2021 al 7 aprile 2021 sono rimasto senza luce per più di una settimana, perchè IREN non riusciva a gestire una voltura!!!
Ho fatto una sintesi di come sono andate le cose con tanto di ricostruzione delle telefonate, scoprendo un sistema di gestione assurdo, lento e per nulla efficiente, farraginoso e controproducente, che non tiene conto delle situazioni reali degli utenti ma va avanti “stupidamente a sistema” con i propri vincoli e canali di trasmissione lenti e poco certi.
Ho chiamato ARERA che hanno dimostrato di essere poco più che inutili come gran parte di tutti gli uffici statali che dovrebbero tutelare i cittadini-consumatori.
Ho tutto il materiale che mi ha inviato IREN, pre contratti, contratti, email di conferma etc.
Devo chiedere i danni ad IREN, per i ritardi nella stipula dei contratti, per avermi lasciato una settimana senza corrente, per aver perso tantissimo tempo al telefono, per aver dovuto perdere ore di lavoro per stare dietro ai problemi con IREN. .
Ho bisogno di sapere che tipo di risarcimento posso chiedere: una settimana senza corrente credo che qualcuno si debba prendere le giuste responsabilità e risarcire il dovuto.
RISPOSTA
Convengo con lei che il servizio Help Desk dello Sportello del Consumatore presso ARERA (in collaborazione con Acquirente Unico Spa) non offra il migliore dei servizi possibili: il più delle volte il servizio tende a tutelare il fornitore.
Bisogna allora avvalersi del servizio di conciliazione, sempre presso ARERA, gestito da un conciliatore terzo rispetto alle parti: qui trova tutte le informazioni necessarie per attivare la procedura.
Peraltro, per il settore elettrico l’espletamento della procedura di conciliazione è condizione necessaria per potersi eventualmente rivolgere alla Giustizia Ordinaria, qualora le parti non abbiano trovato un accordo sulla definizione del contenzioso.
Per quanto attiene l’importo del risarcimento danni, dovrà accontentarsi di una misura forfetaria da concordare in sede di conciliazione stragiudiziale, in quanto il danno patito effettivamente andrebbe analiticamente dimostrato, ad esempio con l’esibizione della fattura relativa al contratto di locazione di un generatore elettrico utilizzato nel periodo in cui si è verificato il ritardo ingiustificato nell’erogazione dell’energia elettrica, oppure con la produzione dei permessi non retribuiti utilizzati in occasione degli incontri con i tecnici o gli impiegati della società fornitrice, o, ancora per fare un esempio, allegando i costi sostenuti per alloggiare la famiglia in una pensione o B&B nel periodo in cui la casa acquistata non era agibile in quanto non servita dall’energia elettrica (in una casa senza gas si riesce pure a vivere, ma senza luce, è difficile abitarla).
In genere, la fornitura deve essere attivata dal distributore locale entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la richiesta inviata dal venditore per conto del cliente finale. Il cliente con contatore domestico deve automaticamente ricevere un indennizzo di 35 euro se la prestazione viene eseguita entro il doppio del tempo stabilito (da 11 a 20 giorni), di 70 € se viene eseguita entro il triplo del tempo stabilito, di 105 € se viene eseguita oltre il triplo del tempo stabilito.
Il problema sorge spesso in virtù del fatto che rivenditore e distributore locale si rimpallano la responsabilità del ritardo. Ma la misura del risarcimento automatico dovrebbe complessivamente mantenersi nei termini di ritardo ed entità di indennizzo sopra indicati.
27 Maggio 2021 - Giovanni Napoletano
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