Volo annullato per overbooking – Come ottengo risarcimento?

Tutela consumatore - overbooking












Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Questo fine settimana dovevo partire per Amsterdam con la mia ragazza: arrivato in aeroporto, però, mi è stato negato di prendere l’aereo. La spiegazione datami dagli inservienti è stata quella che non potevo prendere il volo a causa di “overbooking” e che sarei stato rimborsato, non si sa come, in seguito. Ma è possibile un tale sopruso? Posso denunciarli? Che cos’è poi, in parole povere, questo overbooking?

Quando parliamo di overbooking facciamo riferimento ad una pratica commerciale molto comune, adottata dalle compagnie aeree, che si può tradurre in italiano con il termine “sovraprenotazione”.

Essa consiste nel vendere più biglietti di quanti siano gli effettivi posti a disposizione.

Ciò comporta un più facile riempimento dei posti in fase di prenotazione ed un conseguente aumento dei guadagni.

Le compagnie possono permettersi questo rischio (calcolato) in quanto esiste la probabilità che alcuni passeggeri non si presentino al momento dell’imbarco, oppure annullino o cambino la loro prenotazione.

Ma ecco cosa succede se, come nel suo caso, tutti i passeggeri si presentano all’imbarco.

Il regolamento europeo tutela, anche se non completamente, l’utente dal disservizio dell’overbooking.

Il comunicato 261/04 del Parlamento europeo, infatti, stabilisce quali sono i diritti del passeggero nel caso in cui gli venga negato l’imbarco per overbooking o in caso di cancellazione del volo dovuta a responsabilità della compagnia aerea.

Ecco i diritti garantiti.

Risarcimento proporzionato alla distanza del volo perso e pari a:

  • 250 euro per tratte pari o inferiori a 1500 km;
  • 400 euro per tratte (all’interno dell’Unione Europea) superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte tra i 500 e i 3500 km;
  • 600 euro per tutte le altre.

Il risarcimento è sempre dovuto in caso di imbarco negato, mentre non è previsto qualora il volo sia stato cancellato per cause non adducibili alla compagnia o quet’ultima abbia comunque avvisato i passeggeri con un congruo anticipo.

Viene dimezzato quando la compagnia riesce a trovare un volo alternativo.

Il passeggero può scegliere tra:

  • Rimborso del biglietto aereo per la parte non effettuata;
  • Imbarco su un volo alternativo appena disponibile, oppure su altro volo in una data più conveniente per il passeggero. Si ha anche diritto ad un risarcimento se si venisse sistemati in un posto di classe inferiore.
  • Assistenza con pasti e bevande in base alla durata dell’attesa.
  • Sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il mancato imbarco.
  • Trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
  • Chiamate telefoniche o messaggi;

Il reclamo va presentato alla stessa compagnia aerea.

Nel caso in cui questa si rifiuti di ottemperare ai propri doveri, si può richiedere l’intervento dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC).

[ ... visualizza i correlati » ]

STOPPISH

21 Settembre 2017 · Giovanni Napoletano

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)