L’ufficiale giudiziario concorda l’ispezione con il debitore esecutato o si presenta all’improvviso?

Pignoramento, ufficiale giudiziario












Avendo ricevuto un atto di Pignoramento mobiliare, volevo sapere se la visita dell’Ufficiale Giudiziario viene comunicata con anticipo, o costui si presenta a sorpresa.

Come è noto, la notifica del precetto consiste in un’intimazione che viene rivolta al debitore affinché adempia l’obbligo, descritto nel titolo esecutivo, entro un termine di regola non inferiore a 10 giorni, con l’avvertimento che in caso di inadempimento si procederà ad esecuzione forzata.

Decorso tale termine, ed in assenza di impugnazione del precetto, ogni momento è buono per l’ispezione e quindi, (articolo 513 del Codice di Procedura Civile) L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti [dunque in qualsiasi luogo di cui il debitore abbia la disponibilità anche a titolo di locazione o semplice comodato d’uso, ndr]. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

In alcuni casi (ma non si tratta di un obbligo) l’Ufficiale giudiziario può concordare la visita con il debitore allo scopo di evitare il persistere di casuali episodi di irreperibilità (si pensi al debitore che vive da solo ed è assente per lavoro durante l’intera giornata) con la conseguente necessità di dover richiedere l’assistenza della forza pubblica (allo scopo di forzare la porta di ingresso dell’abitazione).

Tuttavia, qualora il debitore risulti temporaneamente irreperibile, la regola generale è quella di lasciare un avviso (naturalmente in busta chiusa in osservanza alle vigenti norme sulla privacy) per fissare data e ora della successiva ispezione.

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2 Febbraio 2017 · Ludmilla Karadzic