Visita domiciliare di addetto a recupero crediti – Posso rifiutare di riceverlo?

Visite domiciliari e contatti telefonici indesiderati dell'agente di recupero crediti - Posso rifiutare di riceverlI?


DOMANDA

Oggi rientrando a casa ho trovato nella casetta postale, situata nell’atrio di ingresso al palazzo, una comunicazione di una signora, che asserisce essere in possesso di LICENZA QUESTURA DI MILANO, in cui si dice che oggi non ha potuto conferire con me e di chiamarla con urgenza entro domani.
Vorrei sapere che valenza legale ha questa comunicazione consegnata a mano? Cosa significa “licenza questura di milano ” (licenza di fare cosa?)? e cosa potrebbe succedere se io entro domani non chiamo questa persona?
Suppongo sia un recupero crediti,ma se così fosse perché non mi ha inviato una comunicazione ufficiale a mezzo raccomandata? Mi conviene contattare questa persona? Grazie in anticipo per le risposte.


RISPOSTA

L’articolo 115 del TULPS (Regio Decreto 773/1931 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) dispone, fra l’altro che il titolare della licenza di attività recupero crediti è tenuto a comunicare preventivamente all’ufficio competente della Questura preposto al rilascio della stessa, l’elenco dei propri addetti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni.
Gli addetti al recupero crediti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell’agenzia per la quale operano.
Per svolgere la propria attività, dunque, le imprese specializzate nel recupero stragiudiziale dei crediti devono possedere la licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) che è rilasciata dal Questore e vale per tutto il territorio nazionale.
In sede di puntuale interpretazione della normativa vigente, la circolare diramata il 9 agosto 2012 dal Ministero dell’Interno e avente ad oggetto Agenzie di recupero crediti per conto di terzi – Chiarimenti in ordine ai rappresentanti in licenza ed all’elenco degli operatori esattoriali precisa, inoltre, che, una volta espletati con esito positivo gli accertamenti di rito per ogni singolo agente di recupero crediti indicato dal titolare della licenza (accertamenti finalizzati ad un’attenta e minuziosa verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità di ciascuno), venga rilasciata una copia conforme ed aggiornata dell’elenco degli operatori esattoriali, che deve essere allegata alla licenza dell’agenzia di recupero crediti per conto della quale essi svolgono l’attività.
Questo è il senso (ridondante) del messaggio lasciato in cassetta postale dall’addetto al recupero crediti, suppongo con il proposito di intimidire il debitore che, così, immagina coinvolta addirittura la Questura nella propria vicenda debitoria.
Si tratta, invece, di un semplice messaggio di cortesia che non ha alcuna valenza giuridica e che non obbliga il debitore a contattare il latore della comunicazione (la signora).
Come abbiamo spesso ripetuto il creditore (o chi per esso) può comunicare con il debitore solo tramite raccomandata AR. Ogni altra modalità (compresa la visita domiciliare di un addetto autorizzato) è condizionata dal preventivo assenso del debitore.
Quest’ultimo può, se decide di tentare la strada dell’accordo transattivo a saldo stralcio, contattare l’addetto, magari riceverlo anche a casa, qualora lo ritenesse opportuno, ma tenendo bene a mente le seguenti regole comportamentali e raccomandazioni:

la società di recupero crediti cessionaria deve fornire ampia ed esauriente documentazione circa l’intervenuta cessione del credito da parte del creditore originario. Il debitore deve essere sicuro di pagare al soggetto legittimato e non al primo che passa. Allo scopo è consigliabile anche riscontrare la documentazione fornita dal cessionario del credito contattando il creditore cedente;
la società di recupero crediti cessionaria deve fornire ampia ed esauriente documentazione dell’importo preteso (al lordo dello sconto da applicare) esibendo un estratto conto cronologico ove siano indicati l’importo originario a credito, nonchégli interessi applicati e le spese sostenute e ribaltate al debitore; in modo da evitare di accettare un accordo transattivo ingannevolmente proposto come vantaggioso e che in realtà vantaggioso non è;
mai consegnare denaro contante all’addetto al recupero crediti in visita domiciliare. I pagamenti vanno effettuati con bollettino postale o bonifico
mai firmare cambiali se non si è più che certi di poterle onorare: la cambiale protestata è un titolo esecutivo che consente al creditore di avviare azioni esecutive (pignoramento stipendio o pensione, pignoramento del conto corrente) senza passare dal giudice e dunque senza alcun controllo di legittimità sull’importo del credito vantato (che deve essere accertato ed esigibile);

Io, personalmente, preferisco attendere sempre che il creditore cessionario promuova un’azione esecutiva nei miei confronti: rischio di vedermi accollare dal giudice anche le spese di procedura e di non ottenere uno sconto sul debito originario, ma, intanto, sono sicuro che quello che mi si chiede è (quasi sempre) il giusto e, nel caso di pignoramento dello stipendio, pago con una comoda rata del 20% dello stipendio. Finora mi è andata bene innumerevoli volte, tenuto conto che spessissimo il creditore cessionario non ha alcuna documentazione trasmessagli dal cedente attestante il credito vantato come certo, liquido ed esigibile. Però, sia chiaro, non si tratta di un consiglio, ma di una scelta del tutto personale.


11 Febbraio 2022 - Ludmilla Karadzic


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