Verifica dei requisiti di fallibilità – Quando si parla dei tre esercizi precedenti, si fa riferimento a TUTTI gli esercizi oppure ne basta solamente UNO?

Procedure di fallimento e concordato preventivo












I requisiti per essere dichiarati soggetto fallibile sono i seguenti:

1) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila;

2) aver realizzato, nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila

3) avere un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad euro cinquecentomila.

Il soggetto, per essere dichiarato fallibile, deve presentare TUTTI E TRE i requisiti indicati oppure è sufficiente UNO SOLO dei suddetti?

E quando si parla dei tre esercizi precedenti, si fa riferimento a TUTTI gli esercizi oppure ne basta solamente UNO?

Nella fattispecie, si parla di un soggetto che ha superato solamente il requisito dei ricavi lordi in DUE esercizi rispetto ai tre richiesti, mentre non ha superato gli altri due requisiti.

I tre requisiti devono essere posseduti congiuntamente per essere assoggettabili a procedura fallimentare: anche per quanto attiene il secondo requisito è necessario aver realizzato, in tutti i tre esercizi precedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila.

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15 Ottobre 2020 · Simone di Saintjust