Verbale di violazione al Codice della Strada (CdS) – Notifica al trasgressore ed all’obbligato in solido

Notifica al trasgressore ed all'obbligato in solido in caso di contestazione immediata. Altrimenti notifica all'intestatario al PRA del veicolo












Un verbale di violazione al CdS non pagato dal trasgressore entro i 60 giorni può essere notificato all’obbligato in solido dopo che è trascorso questo periodo? E in questo caso l’obbligato in solido dovrà pagare lo stesso importo che doveva pagare il trasgressore?

Nel caso in cui vi sia stata contestazione immediata, al trasgressore, della violazione al Codice della Strada, la notifica del verbale della sanzione amministrativa collegata all’infrazione avviene tramite consegna nelle mani del trasgressore del verbale originale, solitamente redatto a mano su moduli prestampati. A tale contestazione immediata deve seguire la notifica di copia del verbale (quindi con lo stesso importo della sanzione amministrativa), entro 100 giorni, al proprietario (o all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio, all’utilizzatore a titolo di leasing) del veicolo (a bordo del quale è stata commessa l’infrazione) quando coobbligato e trasgressore non sono la medesima persona.

Qualora non ci si trovi di fronte ad una contestazione immediata, il verbale dev’essere notificato, entro 90 giorni, ad uno dei soggetti solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo, in genere) che risultino registrati al PRA alla data dell’accertamento.

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13 Agosto 2021 · Giuseppe Pennuto