Valutazione patrimonio immobiliare dopo trasferimento della residenza da una casa di proprietà ad una in affitto e revoca del diritto a percepire il reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza












La legge istitutiva del reddito di cittadinanza dice che il valore del patrimonio immobiliare deve essere definito come ai fini ISEE: mi hanno revocato il reddito di cittadinanza perché mi sono trasferita in una casa in affitto mentre prima ero in un immobile di mia proprietà al 50%.

In detto immobile ora è andato ad abitare il mio ex-marito e per me il 50% è diventato non abitazione principale. Faccio presente che su detto immobile grava un mutuo che supera il suo valore rivalutato come ai fini IMU.

La mia domanda è questa: perché il valore del mio patrimonio immobiliare sull’attestazione ISEE è pari a zero, in quanto viene abbattuto dall’importo del mutuo che grava sullo stesso, ed ai fini del reddito di cittadinanza supera la soglia dei 30 mila euro determinando la revoca dello stesso, se la Legge dice che deve essere definito come ai fini ISEE?

Ai fini dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP), per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione al netto del mutuo residuo, non rileva se inferiore alla soglia di 52 mila e 500 euro, incrementata di 2 mila e 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

Ragion per cui prima del trasferimento in affitto, nell’attestazione ISEE il valore del patrimonio immobiliare risultava essere nullo.

Dopo il suo trasferimento in una abitazione in affitto, la casa di proprietà (sebbene in quota al 50%) non è più un’abitazione principale (cioè il suo nucleo familiare non risiede più in abitazione di proprietà) e, quindi, il patrimonio immobiliare (seconda casa) è divenuto pari al valore dell’immobile quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell’anno.

Conformemente a quanto stabilito all’articolo 5 (indicatore della situazione patrimoniale), comma 2 del DPCM 153/2019 (regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE).

Concludendo: se oggi presentasse la DSU/ISEE standard, dichiarando la situazione effettiva attuale (residenza in affitto e seconda casa in proprietà al 50%) risulterebbe, nell’attestazione ISEE relativa al patrimonio immobiliare, lo stesso valore (superiore ai 30 mila euro) che ha causato la revoca del reddito di cittadinanza dopo che sono stati effettuati i relativi controlli.

Alla revoca seguirà, purtroppo, la richiesta di restituzione delle somme eventualmente percepite a titolo di reddito di cittadinanza a partire dalla data del trasferimento della residenza.

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3 Novembre 2019 · Roberto Petrella