Si può operare liberamente sul proprio conto corrente dopo la notifica del precetto?

Nulla vieta al debitore precettato di disporre liberamente del denaro depositato in conto corrente prima della notifica del pignoramento del conto corrente


DOMANDA

Ho ricevuto un precetto per un debito che non sono in grado di ripagare: nei prossimi giorni mi verrà pagato sul conto lo stipendio, con alcuni arretrati da tempo attesi e vorrei sapere in che misura prima del pignoramento posso usare il conto corrente. Ad esempio, posso trasferire 2-3 mila euro su un altro mio conto estero (sperando non venga pignorato anche quello)? Posso fare prelievi liberamente e acquistare alcune cose online o al supermercato? Da una parte quei soldi mi sono molto utili (e sono sudati), dall’altra vorrei evitare assolutamente si connettere qualche reato, così come si coinvolgere altre persone. Grazie.


RISPOSTA

Dopo la notifica del precetto e prima dell’eventuale atto di pignoramento il debitore può disporre liberamente dei beni non sottoposti a registrazione, come il saldo di conto corrente: per gli immobili o i beni mobili registrati, invece, valgono le limitazioni imposte dall’articolo 2901 del codice civile, secondo il quale il creditore può chiedere che vengano dichiarati inefficaci gli atti di disposizione (si intende atti notarili o scritture private con data certa) del patrimonio del debitore che possano arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore.
Lo strumento che il creditore potrebbe utilizzare per evitare la eventuale distrazione dei fondi presenti sul conto corrente del debitore prima del pignoramento è offerto dall’articolo 671 del codice di procedura civile, secondo il quale il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito (leggasi saldo disponibile in conto corrente o bonifici entranti), può autorizzare il sequestro conservativo di beni del debitore o delle somme e cose a lui dovute.


23 Luglio 2024 - Ludmilla Karadzic


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