DOMANDA
Ho una finanziaria che mi ha pignorato di 1/5 presso terzi: adesso l’udienza presso il Giudice e’ stata fissata per fine 2021 e non si tratta di uno sbaglio! Possibile che possa essere lecito ciò?Non esiste un limite massimo temporale? Inoltre, una seconda finanziaria,terminato il procedimento di opposizione, mi notificherà il precetto. Cosa succederà ora? Il mio datore di lavoro, Pubblica Amministrazione, dovrà sottrarmi (accantonare) un ulteriore quinto? Ma ho già trattenuti alimenti figlio, cessione del quinto e un prestito delega accodato autonomamente dal mio stesso datore di lavoro in quanto incapiente.Al momento, al netto raggiungo 500 euro. Oppure contemporaneamente la finanziaria mi pignorerà presso la banca, dove viene accreditato il mio solo sostentamento, ovvero lo stipendio, bloccandomi in effetti ogni possibilità di prelievo, vivendo perennemente con il fido bancario in rosso?
RISPOSTA
Senza entrare nel merito dei problemi che affliggono la giustizia italiana, nel caso specifico va detto che se lei non ha altri pignoramenti gravanti sullo stipendio (ricordiamo che il prestito delega e le trattenute dirette per crediti alimentari non incidono nella verifica di impignorabilità del 50% retributivo ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile) l’accantonamento del 20% della busta paga equivale al decreto di pignoramento con assegnazione al creditore deciso in udienza. Per cui la questione per lei è trasparente: oggi il prelievo viene accantonato dal datore di lavoro: dopo l’udienza di fine 2021 il prelievo verra rigirato al creditore assegnatario.Il secondo creditore pignorante si informerà prima di pignorare lo stipendio una seconda volta per crediti di natura ordinaria: altrimenti avrà speso inutilmente i propri soldi solo per sentirsi dire dal datore di lavoro che è già in corso una precedente azione esecutiva e che non c’è più trippa per gatti. Comunque, l’accantonamento non potrebbe essere superiore al 10% (altrimenti verrebbe prelevato, fra azioni esecutive e rata di cessione del quinto più del 50% dello stipendio. E, come sappiamo, l’articolo 545 del codice di procedura civile lo vieta). Ma, ove questo evento indesiderato ed illegittimo si verificasse, potrà sempre ricorrere al giudice dell’esecuzione con vittoria di spese legali.Qualora il secondo creditore incombente decidesse di aggredire il conto corrente dove viene accreditato il residuo stipendio del debitore, egli dovrà comunque lasciare in saldo quanto accreditato, almeno fino ad un importo equivalente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà (quasi 1.379,49 euro). E lei in tale soglia, stando alle info che produce, ci rientra alla grande.
18 Febbraio 2020 - Loredana Pavolini
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