Presenza del debitore all’udienza di assegnazione della trattenuta stipendiale a seguito di pignoramento

la presenza in udienza del lavoratore debitore, sottoposto ad azione esecutiva, nonché dell’azienda datrice di lavoro, non è obbligatoria


DOMANDA

Ho ricevuto il precetto per il pignoramento del quinto dello stipendio da parte di un istituto bancario: all'azienda per cui lavoro è già stato notificato il pignoramento ed ha proceduto a trattenere le somme in accantonamento, nell'attesa dell'udienza che si terrà a breve.


RISPOSTA

Secondo l'articolo 547 del codice di procedura civile, con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo (il rappresentante legale dell'azienda datrice di lavoro), personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.



5 Settembre 2022 - Patrizio Oliva


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