Tutela eredità con donazione in vita lesiva della quota spettante al legittimario debitore – Rischi

Due sono gli articoli del codice civile che rendono la soluzione prospettata non priva di rischi: il 2900 e il 737.












Mia sorella ha alcuni debiti tra banche e Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER ex Equitalia): mio padre è in possesso di una casa e vorrebbero donarla già da ora a me (loro sono ancora in vita) per evitare che poi venga pignorata la parte di mia sorella. E’ possibile?

Due sono gli articoli del codice civile che rendono la soluzione prospettata non priva di rischi: il 2900 e il 737.

L’articolo 2900 del codice civile stabilisce che il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare.

Il 737 dispone che i figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente.

Inoltre, i giudici della Corte di cassazione, con la sentenza 15131/2015, hanno precisato che l’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell’esistenza di determinati beni, facenti parte dell’asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione.

Insomma il creditore dell’erede debitore, con il minimo sforzo (non dovrà nemmeno esperire, in surroga, azione giudiziale di riduzione delle donazioni effettuate in vita dal defunto per lesione della legittima), potrà entrare in possesso, nel corso della collazione che segue l’apertura della successione, di almeno un terzo dell’immobile (se c’è un coniuge superstite al de cuius).

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20 Luglio 2019 · Marzia Ciunfrini