Trasferire la propria residenza su luogo di lavoro – E’ possibile?

Compito della polizia municipale è accertare la corrispondenza tra la residenza dichiarata dal cittadino e la sua presenza abituale in quel luogo


DOMANDA

Vi scrivo per porvi una domanda in merito alla possibilità di spostare la mia residenza e il domicilio presso il luogo di lavoro. Attualmente risiedo in una abitazione di mia proprietà per la quale pago un mutuo, ma vorrei cederla in comodato d’uso gratuito alla mia ex compagna e ai nostri figli, per farli vivere in condizioni migliori.
Vorrei sapere se posso trasferire domicilio e residenza presso la mia azienda, ubicata nello stesso comune della suddetta abitazione. Sono titolare di una azienda artigiana e trascorro nel mio laboratorio quasi tutto il mio tempo.
Ci sono delle condizioni particolari da rispettare per fare questo passaggio? Se si, quali?


RISPOSTA

La residenza di una persona, secondo la previsione dell’articolo 43 del codice civile, è determinata dall’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l’elemento oggettivo della permanenza e per l’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali. Così si è espressa la corte di Cassazione nella sentenza 25726/2011.
Inoltre, secondo la Circolare 8/1995 del Ministero dell’interno, non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell’alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità.
L’unico requisito oggettivo da rispettare è la presenza del dichiarante in occasione di eventuali accessi ispettivi della polizia municipale. Infatti, continua la citata circolare, compito precipuo dell’ufficiale di anagrafe e` quello di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal cittadino, cioè l’intenzione di risiedere, nel comune, e l’effettiva presenza abituale dello stesso, che dovrà formare oggetto di apposito accertamento disposto dall’ufficiale di anagrafe, cui spetti esclusivamente la decisione finale – accoglimento o meno – della richiesta di iscrizione anagrafica.
Sull’argomento potrà risultare utile consultare anche questo articolo.


6 Luglio 2020 - Lilla De Angelis


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