Opponibilità del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare agli eventuali successivi acquirenti terzi

L'opponibilità a terzi del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare vale solo per gli acquirenti successivi dell'immobile












I parenti di mio marito lo hanno citato in giudizio per lesione della legittima per richiedere la riduzione di un appartamento in cui viviamo lasciato a lui come legato: ora ci stiamo separando e a breve trascriverò l’assegnazione del mio diritto di abitazione sulla casa in cui vivo con i figli.

Volevo sapere se in caso di vendita all’asta della casa potrò rimanere a vivere dentro la casa fino a quando i miei figli saranno maggiorenni, quindi prevale la trascrizione della domanda di riduzione rispetto alla mia trascrizione di assegnazione della casa?

Come è noto, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare (in quanto avente per definizione data certa) è opponibile al terzo acquirente in data successiva anche se non trascritto, per nove anni decorrenti dalla data dell’assegnazione, ovvero anche dopo i nove anni ove il titolo sia stato in precedenza trascritto.

Pertanto la disciplina della opponibilità dell’assegnazione nei confronti del terzo proprietario dell’immobile riguarda le sole ipotesi in cui detta titolarità (ovvero, la proprietà del bene immobile adibito a casa familiare) sia stata acquisita successivamente alla vicenda giudiziale attributiva dell’alloggio al coniuge separato o divorziato, e non quelle in cui l’acquisto della proprietà o di altro diritto reale sia anteriore, non potendo il provvedimento giudiziale incidere negativamente ed in modo diretto su una situazione preesistente facente capo ad un soggetto estraneo al giudizio nel quale è stata disposta l’assegnazione.

Questo per dire che che nei confronti degli eventuali eredi vittoriosi nell’azione di riduzione ereditaria avviata nei confronti del legatario, non potrà essere fatto valere l’eventuale provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare ottenuto dal coniuge del legatario in corso di separazione o divorzio. Il provvedimento, infatti, potrà essere opposto esclusivamente agli eventuali successivi (rispetto alla data in cui i giudici hanno disposto l’assegnazione della casa familiare) acquirenti del bene immobile.

Inoltre, nell’azione di riduzione promossa dagli eredi nei confronti del legatario, non gioverà a quest’ultimo nemmeno la rilevante contrazione che il valore dell’immobile riporterebbe a seguito del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare ottenuto dal coniuge del legatario in via di separazione personale, considerato che, in questa tipologia di vertenza civile, il valore dell’appartamento oggetto di disputa successoria è quello che il bene aveva al momento del decesso (e non quello che il bene potrebbe assumere in tempi successivi al decesso).

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21 Gennaio 2023 · Marzia Ciunfrini