Testamento con diritto di abitazione per la casa dei genitori all’unico erede indebitato

Il creditore non può chiedere la revoca dell'accettazione del diritto di abitazione assegnato, per testamento, al proprio debitore


DOMANDA

Ho dei debiti con il fisco e un mutuo che non sto pagando da ormai 10 anni per l acquisto di un terreno, per un totale complessivo di circa 150 Mila euro che al momento non riesco ad onorare: in futuro, essendo figlio unico, erediterò la casa di proprietà di mia madre, dove oltre che con lei, ci vivo con la mia famiglia.
Come fare per salvare la casa dai creditori al momento dell’eredità?
Potrebbe mia madre rivolgersi a un notaio per stilare un testamento, dove lascia la proprietà della casa ai miei figli e il diritto di abitazione a vita a me ed eventualmente la mia compagna?
In tal caso come affrontare la lesione della mia quota di legittima?
Grazie mille


RISPOSTA

L’articolo 2900 del codice civile stabilisce che il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni (in particolare l’azione revocatoria ordinaria di cui all’articolo 2901 del codice civile) che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.
L’articolo 551 del codice civile stabilisce poi che se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima , egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima. Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento (ottenuto attraverso l’azione di riduzione) nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede.
Ora, se la testatrice lascia la casa di proprietà ai propri nipoti in linea retta e all’unico figlio il diritto di abitazione nella casa attualmente occupata, i creditori dell’unico figlio potrebbero impugnare l’atto di accettazione del diritto di abitazione (e quindi del legato) e promuovere, per conto del proprio debitore, praticamente diseredato, azione di riduzione avendo egli diritto, per legge, all’intero patrimonio ereditario fatto salva, eventualmente, la quota disponibile (nella fattispecie la metà del patrimonio, ipotizzata l’assenza del coniuge premorto).
Ma il creditore particolare dell’unico legittimario può surrogarsi, ex articolo 2900 del codice civile, al figlio debitore della testatrice per chiedere la rinuncia al diritto di abitazione e può promuovere l’azione di riduzione ex articolo 557 del codice civile nei confronti dei nipoti designati? No, perché il citato articolo 2900 stabilisce che il creditore può sostituire l’erede debitore purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare, ed anche perché l’articolo 551 del codice civile prevede che, se il figlio preferisce conseguire il legato (ovvero il diritto di abitazione) egli non può (e di conseguenza nemmeno il creditore può, per surrogazione) avviare azione di riduzione nei confronti di coloro i quali(i nipoti della testatrice, figli del debitore, praticamente diseredato) sono stati designati come eredi, in violazione della normativa vigente sull’assegnazione della quota di legittima.
E infatti, per i giudici della Corte di cassazione estensori della sentenza 4005/2013 (qui riportata), sono inammissibili sia l’azione revocatoria dell’atto di accettazione del diritto di abitazione in sostituzione della quota di legittima sia l’azione di riduzione, in quanto entrambe sarebbero subordinate alla rinuncia preventiva del diritto di abitazione esercitata volontariamente dal debitore che ha acquisito tale diritto. Nè la rinuncia all’acquisito diritto di abitazione potrebbe essere esercitata coattivamente dal creditore in surrogazione del debitore, essendo la rinuncia al diritto di abitazione un’azione che può essere esercitata esclusivamente da chi detiene tale diritto.
Secondo i giudici, fino alla eventuale rinuncia del diritto di abitazione da parte del figlio debitore che lo detiene, le disposizioni testamentarie che attribuiscono la proprietà dei beni agli eredi restano inalterate e rimangono valide e operanti anche se potenzialmente lesive della quota di legittima.
Questo è quanto: tuttavia sarebbe necessario, più che opportuno, consultare un notaio per verificare se la giurisprudenza corrente ha mantenuto l’orientamento tracciato dalla citata sentenza 4005/2013, ormai risalente a più di dieci anni fa. In particolare andrebbe verificato se, secondo eventuali e più recenti orientamenti giurisprudenziali, l’interpretazione dell’articolo 2900 conferisce ancora validità al principio, secondo il quale, al creditore è vietato surrogare il proprio debitore nella rinuncia al diritto di abitazione.


19 Luglio 2024 - Marzia Ciunfrini


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