DOMANDA
Mi stanno arrivando una marea di ingiunzioni di pagamento della TARI del mio defunto marito: specifico che eravamo separati legalmente già da diversi anni, il matrimonio era in regime di separazione dei beni e comunque, quando mio marito è deceduto, ho legalmente rinunciato all’eredità. Come devo comportarmi? Se le cartelle fanno riferimento a un periodo in cui anch’io vivevo in quell’appartamento, ma l’intestatario del contratto d’affitto dell’appartamento era lui?
RISPOSTA
Allegato all’ingiunzione di pagamento dovrebbe esserci il modulo da compilare per l’istanza di autotutela: qualora non ci fosse, si possono trascrivere su un foglio di carta semplice il numero identificativo dell’ingiunzione di pagamento, i dati anagrafici del soggetto ingiunto, il codice fiscale, il numero di cellulare, l’indirizzo di posta elettronica, i dati relativi al documento di riconoscimento che verrà allegato in copia all’istanza di autotutela, nonché la dichiarazione che è stata effettuata rinuncia all’eredità indicando anche i dati di registrazione della rinuncia.
Nell’ipotesi che nel periodo di imposta della TARI il cui pagamento è stato omesso, la casa familiare non fosse stata assegnata, dal giudice della separazione, al coniuge separato oggetto di notifica (se così fosse, infatti, il coniuge separato superstite risulterebbe soggetto coobbligato al pagamento dell’imposta), tramite PEC o con raccomandata AR, l’istanza di autotutela dovrà essere trasmessa all’ente che ha notificato l’ingiunzione di pagamento della TARI, allegando copia del documento di identità del ricorrente come referenziata nell’istanza e copia della rinuncia all’eredità lasciata dal titolare, deceduto, del contratto di locazione dell’appartamento obbligato al pagamento della tassa rifiuti negli anni oggetto dell’ingiunzione notificata, invece, alla vedova.
Andrà poi individuata la data di scadenza entro la quale può essere presentato ricorso giudiziale alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP), contando 60 giorni dalla data di notifica dell’ingiunzione. Se entro tale data non perverrà, da parte dell’ente che ha notificato l’ingiunzione di pagamento, comunicazione di annullamento dell’ingiunzione stessa, allora sarà necessario presentare ricorso giudiziale in CTP con il supporto di un professionista abilitato. Non seguendo questa procedura, l’ingiunzione di pagamento non opposta diverrà esecutiva e bisognerà ottemperare volenti o nolenti.
31 Dicembre 2021 - Giorgio Valli
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