Tarsu 2010 è prescritta? » Come funziona la decadenza degli avvisi di accertamento in caso di omessa denuncia di occupazione

Accertamento per TASI TARI TARES IMU TARSU TIA ICI, iuc tasi tari tares imu tarsu tia












Il 9/04/2019 ho ricevuto un’ingiunzione di pagamento per riscossione coattiva ex art. 2 Regio decreto 14/04/1910 numero 639 (tassa smaltimento rifiuti) riferita alla TARSU del 2010 per accertamento infedele dichiarazione del 20/10/2016 notificata il 14/01/2017.

Tale accertamento è stato notificato per compiuta giacenza. Ritenendolo prescritto ho telefonato al Comune interessato e mi è stato risposto che gli Enti Locali hanno tempo 5 anni + 1 dalla scadenza del termine di pagamento delle tasse, per inviare tali comunicazioni e che, avendolo fatto con consegna all’Ufficio Postale nel dicembre 2016 sono in regola.

Ho scritto allora al Concessionario il quale mi ha risposto citando varie sentenze di Corte Costituzionale e di Cassazione che stabiliscono che la notifica mediante posta si perfeziona per il notificante al momento della consegna del plico all’Ufficio Postale e per il destinatario al momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto, quindi avendo il Comune consegnato l’atto entro il 31/12/2016 ha notificato l’avviso di accertamento nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalla legge.

E’ vero tutto questo? Vorrei averne la certezza, non tanto per l’importo da pagare che è abbastanza esiguo, ma per non pagare ciò che è mio legittimo diritto contestare.

Siamo grati al Comune creditore della tassa e al Concessionario della Riscossione per aver magistralmente illustrato i termini di decadenza per la notifica di un avviso di accertamento per TARSU nel caso di omessa denuncia di occupazione e la differenza fra data di consegna dell’avviso alle poste per la notifica e data di consegna dell’avviso al debitore.

Nulla da aggiungere o eccepire sulla questione. Grazie davvero.

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18 Aprile 2019 · Giorgio Valli