Superbonus 110% – Anche per isolamento parti interne?

L’intervento di isolamento delle pareti interne potrebbe rientrare tra gli interventi di coibentazione dell'edificio (cappotto termico)












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Vorrei sapere se è possibile beneficiare del superbonus 110 anche per i lavori di isolamento per le parti interne della propria abitazione.

Ne sapete qualcosa?

Il Superbonus 110 spetta per anche per i lavori finalizzati all’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio.

Dunque, il riferimento è al cosiddetto cappotto termico dell’edificio.

Gli interventi devono incidere su più del 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente e portare al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio. Anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. E’ agevolato anche l’intervento di coibentazione del tetto.

Il cappotto termico rientra tra gli interventi c.d. trainanti.

In base a quanto detto sopra, a parete interna dell’edificio può essere considerata quale parte dell’involucro?

La risposta è negativa. Da qui, l’intervento di isolamento delle pareti interne non rientra tra gli interventi trainanti ammessi al superbonus 110.

Tuttavia, potrebbe rientrare tra gli interventi trainati. Se effettuati con tempi precisi.

Infatti, rientrano tra gli interventi trainati anche quelli rientranti nell’ecobonus ordinario, ex art.14 del D.L. 63/2013.

Da qui, l’intervento di isolamento delle pareti interne potrebbe rientrare tra gli interventi di coibentazione di strutture verticali e orizzontali (vademecum Enea).

Dal punto di vista tecnico l’intervento deve configurarsi come coibentazione di strutture di edifici esistenti; deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati o contro terra;
i valori di trasmittanza termica iniziali (U) devono essere superiori ai valori limite riportati nella tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6 agosto 2020 per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

I valori di trasmittanza termica finali (U), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010 per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020; inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6 agosto 2020 per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

Devono essere rispettate, inoltre, le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica ecc.

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22 Ottobre 2021 · Gennaro Andele

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