Successione ereditaria e divisione – Posso evitare doppia voltura?

Con la domanda di voltura il contribuente comunica all'Agenzia delle Entrate che il titolare di un determinato diritto reale è cambiato.












Con la dichiarazione di successione di un immobile ereditato io e mia sorella, che siamo eredi, dobbiamo fare la voltura, ma siccome siamo d’accordo che mia sorella si tiene l’intero immobile, vorremmo sapere se possiamo fare subito la voltura a lei che prende l’immobile; o se, invece, bisogna per forza fare prima anche la voltura a entrambe, e poi la seconda voltura a mia sorella.

Con la domanda di voltura il contribuente comunica all’Agenzia delle Entrate che il titolare di un determinato diritto reale è cambiato; per esempio dopo un passaggio di proprietà di una casa, il trasferimento di un usufrutto o una successione.

La richiesta di voltura catastale, cioè, deve essere suffragata dall’esistenza di un titolo di proprietà (o di diritto reale) del soggetto che chiede la voltura (in questo caso, così come configurato un volta che sia stata effettuata la divisione ereditaria).

Se non vi sono altri beni nella comunione ereditaria, ed altri eredi, il fratello può semplicemente rinunziare all’eredità in modo che l’immobile venga assegnato per intero alla sorella. La rinuncia all’eredità, tuttavia, potrebbe essere impugnata dai creditori insoddisfatti del rinunciante, ex articolo 524 del codice civile.

In alternativa, se gli eredi intendono dividersi l’eredità in quote non coincidenti con quelle derivanti dalle norme sulla successione legittima (comproprietà dell’immobile al 50%, nella fattispecie) l’accordo intervenuto fra i coeredi dovrà essere sancito attraverso un atto notarile di divisione amichevole.

Un successivo atto di donazione, dopo l’accettazione dell’eredità in parti uguali (secondo le norme sulla successione legittima) comporterebbe comunque l’obbligo di quelle trascrizioni nei pubblici registri immobiliari e di quelle volture catastali che si vorrebbero evitare e, pertanto, un aggravio di spesa.

Naturalmente, l’atto di ripartizione dell’immobile concordato fra i coeredi, potrebbe essere oggetto di azione revocatoria su istanza di un qualsiasi creditore insoddisfatto del fratello.

Infine, è bene chiarire che almeno per quel che riguarda l’imposta di successione, i coeredi sono obbligati in solido per l’intero importo (indipendentemente dalle quote di proprietà emerse dopo la ripartizione ereditaria).

Infatti, in caso di successione, nasce a carico di tutti i coeredi un’obbligazione tributaria solidale, avente a oggetto l’intero importo del tributo successorio, analogamente a quanto accade nel negozio traslativo posto in essere nei confronti di più acquirenti di un immobile (cassazione sentenza 24624/2014).

[ ... leggi tutto » ]

29 Agosto 2018 · Roberto Petrella