Assegnazione di beni la cui assegnazione non è definita nel testamento

Nel caso specifico, per fortuna, gli eredi testamentari rivestono anche la qualità di eredi legittimi e dunque il problema non si pone


DOMANDA

In linea generale, l’articolo 479 del codice civile recita espressamente se il chiamato alla eredità decede senza averla accettata, il diritto di riceverla si trasmette agli eredi.
CASO SPECIFICO: Testatore indica la moglie usufruttuaria e nudi proprietari due nipoti – figli del figlio, questi oberato di debiti e una figlia del testatore. La usufruttuaria decede prima del testatore senza aver accettato l’eredità. Quindi o l’usufrutto si riunisce alla nuda proprietà oppure si dovrebbe rientrare nella successione legittima. Grazie.


RISPOSTA

Se la moglie decede prima del marito testatore, ella non diviene usufruttuaria dell’immobile, come disposto nel testamento del coniuge, e quindi ci troviamo nel caso di assegnazione di beni (l’usufrutto) la cui assegnazione non è inclusa nel testamento. Attualmente, la giurisprudenza non ha un orientamento univoco sulle modalità di assegnazione dei beni non inclusi nelle disposizioni testamentarie in assenza di un erede universale: si individuano due diverse posizioni. Secondo un primo orientamento i beni vanno agli eredi testamentari in proporzione delle quote; secondo altra posizione, i beni vanno solo agli eredi legittimi, con la conseguenza che sui beni di cui il testatore non ha disposto, si aprirà la successione legittima.
Nel caso specifico, per fortuna, gli eredi testamentari rivestono anche la qualità di eredi legittimi e dunque il problema non si pone.
Tuttavia ricordiamo al lettore che oltre all’articolo 479 del codice civile esiste anche l’articolo 524 del codice civile (impugnazione della rinuncia) in base al quale, se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
Quindi, non è detto che i due nipoti del testatore, che subentrano come eredi per rappresentazione in seguito alla rinuncia del genitore debitore, riusciranno a godersi tutta l’eredità del nonno.


20 Aprile 2021 - Michelozzo Marra


Clicca qui per visualizzare i contenuti correlati

Questo post totalizza 210 voti - Il tuo giudizio è importante: puoi manifestare la tua valutazione per i contenuti del post, aggiungendo o sottraendo il tuo voto

 Aggiungi un voto al post se ti è sembrato utile  Sottrai  un voto al post se il post ti è sembrato inutile

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it

Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo FAQ page – Famiglia • Lavoro e pensioni • DSU ISEE • eredità e donazioni » Assegnazione di beni la cui assegnazione non è definita nel testamento. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic ponendo un quesito.