Studentessa incinta a carico dei genitori: ha diritto al bonus Nuovi nati?

Chi non convive con i propri genitori fa parte del nucleo familiare dei propri genitori se non ha reddito adeguato, se non è coniugato/a o ha figli


DOMANDA

Sono una studentessa con reddito pari a zero e ho la residenza a casa dei miei genitori, non sono coniugata con il mio compagno, padre del nascituro.

Il prossimo giugno avremo un bambino e mi sto informando sulle possibili forme di sostegno alla maternità e sto cercando di capire se mi convenga spostare il domicilio a casa del mio compagno. Anche se credo che dal punto di vista fiscale sarei comunque a carico dei miei genitori e rientrerei nel loro nucleo familiare ai fini ISEE. Per questo motivo non posso accedere, credo, all’assegno di maternità del comune, in quanto l’ISEE supera i limiti previsti (40 mila euro).

Per quanto riguarda il bonus nuovi nati ho letto che è possibile presentare l’ISEE minorenni: in questo caso se il bimbo risultasse nel nucleo familiare del padre sarebbe perfetto perché lui ha un reddito basso, tuttavia ho letto che il bimbo va automaticamente nel nucleo della madre, quindi anche insieme ai nonni? Così l’ISEE sarebbe sempre sopra il limite.

Se invece spostassi il domicilio a casa del mio compagno (al momento risiediamo nello stesso comune ma a indirizzi differenti) alla nascita del bambino potremmo costituire un nucleo familiare nostro oppure, per il fatto che io sono a carico dei miei genitori, dovrei comunque indicare i loro redditi nell’ISEE? Anche perché l’ isee si basa sulla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, in cui io facevo comunque parte del loro nucleo familiare. Insomma c’è speranza di ottenere questo bonus nuovi nati?

RISPOSTA

Un soggetto maggiorenne, non convivente con i propri genitori, che percepisce un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, uguale o inferiore a 2 mila e 840,51 euro, si definisce fiscalmente a carico dei propri genitori e rientra, comunque, nel nucleo familiare dei propri genitori, a meno che non sia coniugata.

Il nucleo familiare del richiedente l’accesso a prestazioni sociali vincolate alla preventiva Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata all’individuazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), quale il bonus nuovi nati, viene fotografato, per quel che riguarda i componenti che ne fanno parte, prendendo in considerazione lo stato di famiglia anagrafico alla data in cui la dichiarazione viene presentata.

I redditi da dichiarare, invece, saranno quelli che ciascun componente il nucleo familiare ha denunciato nella dichiarazione fiscale presentata l’anno precedente, e, pertanto, relativa al periodo d’imposta di due anni prima.

Infine, per le prestazioni sociali riservate al nuovo nato (per esempio la riduzione della retta asilo nido, o il bonus nuovi nati), l’ISEE sarà gravato da una componente aggiuntiva, derivata dal reddito e dal patrimonio del padre non convivente con il minore, qualora egli non sia coniugato e/o non abbia figli con altre donne diverse dalla madre del nascituro.

Questo per dire che se, invece, al momento della presentazione della DSU/ISEE minorenni, lei risiedesse presso il compagno, padre del nascituro, il nucleo familiare per la DSU/ISEE minorenni sarà formato esclusivamente da madre, padre e bambino (e dagli altri eventuali membri facenti parte della famiglia anagrafica del padre del nascituro).

Nel nucleo familiare del nascituro non entrerebbero i genitori della madre, nè si renderebbe necessario il calcolo di componenti aggiuntive riferite alla situazione economica del padre non convivente con il nascituro.

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21 Gennaio 2026