DOMANDA
La caldaia a servizio del riscaldamento autonomo dell’unità abitativa in cui vivo in locazione si è bloccata: il proprietario dell’immobile si rifiuta di sostenere il costo della riparazione adducendo che si tratta di ordinaria manutenzione dell’impianto.Posso ripararla e detrarre il costo della riparazione dal canone del mese successivo?
RISPOSTA
Per risolvere la questione bisogna consultare gli articoli del codice civile 1576 e 1609, secondo i quali Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore: le riparazioni di piccola manutenzione, che devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.Pertanto, se il blocco della caldaia è dovuto ad una perdita fisiologica (cioè da una perdita dovuta all’uso normale della caldaia) la riparazione va effettuata a spese del conduttore che, perciò, non potrà pretendere alcun risarcimento dal proprietario, dal momento che tale riparazione rientra nella manutenzione ordinaria.Se, invece, il guasto che ha causato il blocco è dovuto all’età avanzata dell’elettrodomestico, la relativa riparazione e gli eventuali danni connessi vanno sopportati dal proprietario. A tal proposito, il conduttore, non appena notato che il guasto non rientra nella ordinaria manutenzione, deve tempestivamente avvisare il proprietario che ha l’obbligo di intervenire.Spesso, non si riesce a risalire inequivocabilmente alla natura del guasto: in una tale circostanza, per capire chi dovrà sostenere il costo dells riparazione, ci si può affidare ad una valutazione effettuata dal tecnico chiamato ad intervenire, al quale, nella fattura si chiederà di indicare anche l’attività svolta e l’origine del blocco.In nessun caso, l’importo eventualmente sostenuto dall’inquilino per la riparazione del guasto, addebitabile al proprietario dell’immobile perchè imputabile a vetustà dell’impianto, potrà essere unilateralmente compensato con la riduzione dei canoni dovuti da contratto. Sarà necessario, per rientrare delle spese sostenute, avviare un’autonoma azione di risarcimento danni.
2 Gennaio 2020 - Roberto Petrella
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