DOMANDA
Volevo sapere fino a quando sono sospesi i termini di prescrizione di atti esecutivi per coronavirus.
RISPOSTA
Ai sensi dell’articolo 481 del codice di procedura civile, il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione.
Tuttavia, tenendo conto di quanto stabilito dal decreto legge 18/2020, ed in particolare dall’articolo 83 del provvedimento (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) il conteggio dei 90 giorni va fermato il giorno 9 marzo (che, pertanto, si esclude) e ripreso a partire dal 16 aprile.
Successivamente, l’articolo 36 del decreto legge 23/2020 (Decreto Liquidità) in vigore dal 9 aprile, ha stabilito che il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 18/2020 e’ prorogato all’11 maggio 2020.
Pertanto, nel conteggio dei 90 giorni dalla notifica del precetto, oltre i quali, in assenza di inizio dell’azione esecutiva, l’atto diventa inefficace, va escluso il periodo compreso fra i giorni 9 marzo e 11 maggio 2020.
23 Aprile 2020 - Ludmilla Karadzic
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