Sinistro con danni a persone – Assicurazione ritarda a liquidare indennizzo: che fare?

Risarcimento danni, tutela consumatore - assicurazione auto












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Sono stato coinvolto in un incidente stradale nei primi di luglio: la mia auto è stata completamente distrutta e io ho riportato danni al femore.

Già in sede di sinistro era chiara la dinamica: mi erano venuti addosso e non avevo colpa alcuna.

Ho aspettato comunque, come da richiesta della compagnia, la redazione dei verbali (90 giorni), che ha confermato l’ipotesi.

Ora sto aspettando invano il risarcimento danni, riconosciutomi anche dai periti, che viene sempre ritardato con scuse di qualche tipo.

La mia domanda è questa: è possibile far sanzionare la compagnia assicurativa per il ritardo nella liquidazione?

Come?

Per l’inadempimento dell’assicuratore della responsabilità civile auto nell’obbligo di liquidare sollecitamente il danno patito dal terzo danneggiato, occorre distinguere tre ipotesi.

La prima eventualità é che, nonostante il ritardato adempimento, il massimale resti capiente.

La seconda eventualità é che il massimale, capiente all’epoca dell’illecito, sia divenuto incapiente al momento del pagamento.

La terza eventualità è che il massimale già all’epoca del sinistro fosse incapiente.

Nel suo caso, a quanto ho capito, si tratta esclusivamente di un semplice ritardo all’indennizzo da parte della compagnia.

In tal caso, ovviamente, si applicheranno le regole sulla mora nelle obbligazioni di valore, e l’assicuratore potrà andare incontro unicamente alle sanzioni amministrative di legge (articolo 315 codice delle assicurazioni).

In particolare:

  1. in caso di ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da euro trecento ad euro novecento;
  2. in caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da euro novecento ad euro duemilasettecento;
  3. in caso di ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da euro duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento;
  4. in caso di ritardo fino a centoventi giorni, con la sanzione da euro cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento;
  5. in caso di ritardo oltre i centoventi giorni, con la sanzione da euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e con la sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o per il caso morte.

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15 Dicembre 2017 · Andrea Ricciardi

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