Separazione e/o cambio di residenza per ottenere reddito di cittadinanza? – Arrivano le norme anti furbetti

Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza












Sono disoccupata ma a causa del lavoro di mio marito non rientro, a causa dei limiti ISEE, nei parametri per accedere al beneficio di reddito di cittadinanza: stavo pensando, dunque, di effettuare una separazione fittizia, d’accordo con lui.

Vorrei sapere se in quel caso potrei fruire del beneficio anche rimanendo nella stessa abitazione o mi dovrei necessariamente trasferire.

Purtroppo per chi scrive, per arginare il fenomeno delle false separazioni e i cambi di residenza fittizi, il governo ha approvato in via definitiva quelle che sono state soprannominate norme anti-divano: si tratta di decreti volti a scoraggiare i furbetti che cercano di accedere al reddito di cittadinanza senza avere i requisiti richiesti.

Nel dettaglio, qualora la separazione sia avvenuta dopo il 1° settembre 2018, i coniugi separati che facciano domanda saranno esclusi dal beneficio senza appositi verbali certificati dalla polizia locale sul cambio di residenza.

Infatti, l’articolo 2, comma 5, lettera (a) numero 1 del decreto legge 4/2019 diventa:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale.

Inoltre, è stata approvata anche una stretta anche per i genitori single che fanno domanda per l’accesso al reddito.

In presenza di figli minori, ai fini del calcolo Isee, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente o non sposato. Il nucleo familiare viene determinato come quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.

Infatti, l’articolo 2, comma 1, lettera (b) numero 1 del decreto legge 4/2019 diventa:

b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:

1) un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 159/2013.

Dunque, mi spiace, ma la vedo molto dura.

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29 Marzo 2019 · Andrea Ricciardi