Sei un pensionato che non ha ricevuto la quattordicesima? – Ecco cosa fare

Pensione di vecchiaia e di vecchiaia anticipata, pensione sociale o assegno sociale












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Non so per quale motivo, anche se ne ho diritto, quest’anno non ho percepito la quattordicesima sulla pensione: nessuno ha saputo darmi spiegazioni.

Devo aspettare che si accorgano dell’errore e provvedano?

Oppure devo fare qualcosa?

Il pensionato che non ha ricevuto la quattordicesima, pur avendone il diritto, non deve attenderla, con l’idea che l’Inps pagherà prima o poi, ma deve rivolgersi a un patronato per presentare idonea domanda di ricostituzione reddituale per quattordicesima.

A dirlo è l’istituto di patronato e di assistenza sociale, presente su tutto il territorio nazionale che fornisce la propria assistenza gratuita nello svolgimento delle pratiche relative a tutte le tipologie di prestazioni erogate dall’Inps.

Da quanto riferito dall’Inps, il problema delle quattordicesime non erogate sarebbe attribuibile a un disguido nella raccolta dei dati relativi ai redditi dei pensionati pervenuti allo stesso ente previdenziale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Tale disguido avrebbe provocato delle incertezze in relazione alla situazione ‘reddituale’ dei pensionati e per tale ragione si è reso necessario che i patronati si attivassero per presentare all’Inps di competenza un’apposita domanda di ricostituzione della pensione.

Solo attraverso la presentazione della domanda di ricostituzione il pensionato potrà, infatti, ottenere un diritto che gli sarebbe, invece, spettato automaticamente, ovverosia la riliquidazione della pensione con decorrenza dalla data in cui ha maturato il diritto alla prestazione aggiuntiva.

Ne consegue che l’Inps dovrà erogare al pensionato la quattordicesima per l’anno di presentazione della domanda oltre agli arretrati per gli anni pregressi a partire dall’anno in cui è sorto il diritto alla prestazione (compatibilmente con il termine di prescrizione di 5 anni)”.

L’Inps, invece, liquida esclusivamente l’ultima spettanza o, in caso di benefici mensili, vi provvede riconoscendo gli arretrati a far data dalla domanda, omettendo di saldare il dovuto nel rispetto della prescrizione quinquennale.

Ciò significa che, nonostante il pensionato abbia diritto a recuperare quanto gli appartiene, entro 5 anni dall’istanza, l’Inps non vi provvede automaticamente neppure quando l’interessato a sollecitarne la corresponsione.

Ma c’è di più: infatti, sulla lettera recante la comunicazione di accoglimento della pratica, che l’istituto previdenziale trasmette al beneficiario, non si legge alcuna motivazione o riferimento in merito all’esistenza e alla possibilità di procedere al recupero delle restanti somme.

Così, facendo due calcoli, il pensionato rischierebbe di non percepire ben 2.520,00 euro (fino a 5 anni) di arretrati.

In tali casi, infatti, sarà necessario, formulare un ricorso amministrativo nei confronti dell’Inps, che sarà deciso dagli organi interni dello stesso ente.

Nel caso in cui il ricorso dovesse avere esito negativo, inoltre, bisognerà rivolgersi all’autorità giudiziaria entro tre anni dalla decisione del ricorso da parte dell’Inps.

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30 Agosto 2018 · Andrea Ricciardi

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