Seconda mensilità Reddito di Cittadinanza non accreditata – Quali i possibili motivi della revoca del beneficio?

Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza












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Ad aprile 2019 facevo richiesta di RDC, con Isee conforme e a giugno ricevevo il primo accredito: però verificando on line, lo stato dei pagamenti, a Luglio non ho ricevuto il secondo accredito del RDC perche’ probabilmente hanno verificato il mio mod Unico inviato all’Agenzia delle Entrate il 24 luglio. A chi vanno richieste informazioni a riguardo di una bocciatura del RDC all’Inps o al centro per l’impiego? Inoltre vorrei sapere se anche con un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza ottobre 2019, devo presentare la c.d. Disponibilità al lavoro (DID) al Centro per l’Impiego.

Per quanto attiene il motivo del mancato secondo accredito, in generale, esso non è riconducibile alla presentazione della dichiarazione persone fisiche 2019: infatti, l’articolo 2, comma 1, lettera (b) punto 4 del decreto legge 4/2019 prevede, come requisito per l’accesso al beneficio RdC, una soglia del reddito familiare collegata alla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE 2019 e quindi riferita ai redditi percepiti nel 2017 e dichiarati nel 2018.

Tuttavia, quando un componente del nucleo familiare intraprende un’attività di lavoro, dipendente o autonomo, in corso di fruizione del RdC/PdC può accadere che l’INPS revochi il beneficio per superamento delle soglie reddituali del nucleo familiare previste dalla normativa vigente.

Infatti, con modello RdC/Pdc Com Esteso dovrebbero essere state comunicate all’INPS:

  1. Variazioni della situazione lavorativa nelle forme di avvio di un’attività di lavoro dipendente, autonomo e di impresa individuale o di partecipazione, intervenute in corso di fruizione del RdC/PdC. Occorre comunicare il reddito previsto per l’anno solare di avvio dell’attività. Nel solo caso di attività autonome o d’impresa la comunicazione concerne l’avvio dell’attività di lavoro e dovrà essere rinnovata trimestralmente entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre solare, con l’indicazione del reddito percepito nel trimestre. Così, ad esempio, entro il giorno 15 del mese di aprile, dovrà essere effettuata la comunicazione relativa al 1° trimestre (gennaio-marzo), entro il 15 luglio, devono essere trasmesse le comunicazioni relative al 2° trimestre (aprile-giugno), ecc., con l’indicazione del reddito percepito nel trimestre.
  2. Reddito presunto per l’anno solare successivo, qualora l’attività di lavoro già comunicata si protrae nel corso di tale anno. In tal caso la compilazione del modello esteso deve avvenire entro il mese di gennaio. Ad esempio, se in sede di domanda a settembre 2019 è stata dichiarata attività subordinata che si protragga nel corso dell’anno solare successivo (2020), dovrà essere compilato il modello RdC/PdC – Com Esteso entro il mese di gennaio 2020.

Il reddito da comunicare per le attività di lavoro dipendente è il lordo previsto nell’anno solare di svolgimento dell’attività lavorativa che INPS potrà desumere, a decorrere dal mese di aprile 2019, dalle dichiarazioni fiscali. Fino a quando tali dati non saranno concretamente disponibili, l’importo andrà autodichiarato dal richiedente (ricavandolo, ad esempio, dal contratto). Tale valore, su base annua, è calcolato moltiplicando la retribuzione mensile per il numero di mesi in cui si prevede di lavorare. Il maggior reddito da lavoro dipendente concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione.

In caso di lavoro autonomo o d’impresa, il reddito è individuato come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività, relativi al trimestre solare in cui è stata avviata l’attività, ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine del trimestre. Il beneficiario fruisce senza variazioni del RdC per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale. Il beneficio è successivamente aggiornato entro il 15 del mese successivo alla conclusione di ogni trimestre solare, avendo a riferimento il trimestre appena concluso.

L’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto legga 4/2019 (convertito con modificazioni dalla legge 26/2019), prevede che l’erogazione del beneficio é condizionata alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.

Sono tenuti all’obbligo di presentazione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, ferma restando per il componente con disabilità interessato la possibilità di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, essendo inteso che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell’interessato.

Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 68/1999, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina.

Infine, le informazioni riguardo l’eventuale revoca del Reddito di Cittadinanza vanno richieste all’INPS.

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29 Luglio 2019 · Genny Manfredi

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