Riscatto TFR per trasferimento all’estero

Dipende dal regolamento del fondo: in alcuni casi la posizione previdenziale già maturata può essere mantenuta e non è concesso il suo riscatto












L’anno scorso mi sono trasferito all’estero con relative dimissioni al mio datore di lavoro italiano: fino ad allora il mio TFR era versato dal mio ex datore di lavoro in un fondo privato.

Ora che sono residente all’estero e non lavorando piú in Italia (ovviamente sono ora dipendente in un’azienda nel paese in cui risiedo) posso richiedere il riscatto del 50% dopo un anno dalle dimissioni in Italia essendo formalmente disoccupato in Italia?

In generale, se la variazione del rapporto di lavoro comporta anche la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione precedentemente scelto, la posizione già maturata può essere mantenuta nel fondo pensione originario (anche senza effettuare nuovi versamenti), riscattata definitivamente o trasferita ad un nuovo fondo pensione (ipotesi da escludere se la nuova azienda è di diritto estero).

Il riscatto totale è possibile esclusivamente nei casi di licenziamento (ma, in tale circostanza, il fondo deve prevedere esclusivamente adesione collettiva) o di disoccupazione oltre i 48 mesi.

La liquidazione del 50% del montante accumulato in forma di capitale può essere chiesta solo dopo aver raggiunto i requisiti per la pensione obbligatoria e potendo far valere almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.

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5 Aprile 2016 · Ludmilla Karadzic