Risarcimento danni al terzo trasportato per caduta da motociclo

Risarcimento danni, tutela consumatore - assicurazione auto












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Ero a bordo di un motociclo guidato dalla mia amica proprietaria del mezzo e sono rimasta coinvolta in una caduta perché la conduttrice del veicolo sterzava improvvisamente allo scopo di evitare alcuni passanti che avevano occupato la sede stradale. Ho riportato lesioni importanti, guaribili in 30 giorni secondo il referto medico, e sono stata ricoverata tre giorni in ospedale per essere sottoposta ad ulteriori accertamenti giudicati necessari dai sanitari.

Posso chiedere il risarcimento danni alla compagnia assicuratrice del mezzo dove viaggiavo come terza trasportata?

Il codice delle assicurazioni private all’articolo 141 stabilisce che il danno subito dal terzo trasportato e’ risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo e’ coperto per un massimale superiore a quello minimo.

Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento.

L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento e’ esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile

L’articolo 2054 del codice civile stabilisce che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli

Dunque, il coinvolgimento di (almeno) due veicoli nel sinistro sembra essere il presupposto per l’operatività della norma, che, tuttavia, è destinata ad operare anche con riferimento a quella vasta tipologia di sinistri rispetto ai quali non vi è spazio per l’applicazione dell’articolo 2054 del codice civile comma 2. Si pensi, esemplificativamente, alle ipotesi in cui un mezzo tagli la strada ad un altro e il conducente di quest’ultimo, per evitare la collisione, esca fuori strada, cagionando danni al trasportato; oppure il caso di un mezzo che si immetta in autostrada contromano, costringendo gli altri veicoli a manovre improvvise ad alta velocità con conseguente impatto contro il guardrail (ed altre ancora).

In tal senso si sono espressi anche i giudici della Suprema Corte con la sentenza 25033/2019, secondo cui il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi dell’articolo 2054 del codice civile per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma 3 per far valere quella solidale del proprietario.

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10 Ottobre 2019 · Giuseppe Pennuto

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