DOMANDA
Abbiamo tre chiamati all’eredità di Tizia (bisnonna deceduta) e sono Caia (figlia della deceduta), Caietta (nipote della deceduta) e Sempronia (bisnipote minorenne della deceduta)
Tutte residenti nell’abitazione di Caietta (proprietaria dal 2023).
Tutto L’arredamento è di proprietà di Caia, che fino al 2023 era proprietaria dell’immobile (non dimostrabile perché l’ arredamento è degli anni 90 e non sono presenti le fatture).
Per validare le rinunce di Caia, Caietta e Sempronia vanno redatti 3 inventari distinti? Con tutte le spese che comportano?
RISPOSTA
In linea generale, facendo anche riferimento all’articolo 775 del codice di procedura civile in merito ai procedimenti relativi all’apertura delle successioni, l’inventario – che ai sensi dell’articolo 485 del codice civile deve essere redatto dal chiamato all’eredità in possesso dei beni ereditari – va effettuato presso il domicilio della persona defunta – nella fattispecie, presso l’immobile di proprietà di Caietta – e deve comprendere tutto ciò che viene rinvenuto nella sua abitazione (quella del de cuius, ovviamente). L’inventario ha natura di atto pubblico e come tale, deve essere redatto da un notaio o da un Pubblico Ufficiale (tipicamente un cancelliere del Tribunale competente) .
Per evitare qualsiasi contestazione nel corso della redazione del verbale di inventario e sul suo contenuto, si preferisce – in assenza di fatture o scontrini parlanti – evitare di eccepire la proprietà dei componenti di arredo rinvenuti nel domicilio del defunto in capo ad eventuali conviventi dello stesso. Va considerato, tuttavia, che in caso di rinuncia all’eredità da parte di tutti i chiamati, la proprietà dell’arredamento attribuita al defunto e non contestata, potrebbe essere trasferita a terzi (creditori insoddisfatti del de cuius, Stato compreso)
Il verbale di inventario, redatto da un notaio o da un pubblico ufficiale, come accennato, ha natura di atto pubblico, riguarda esclusivamente il patrimonio del defunto (non si riferisce, pertanto, al singolo chiamato) e deve essere allegato alla dichiarazione di rinuncia o di accettazione con beneficio di inventario quando il chiamato, come nella fattispecie, si presume in possesso dei beni del defunto.
L’unico costo aggiuntivo per quel che riguarda la redazione dell’inventario, nella situazione descritta, (oltre alla parcella notarile o ai diritti dovuti al Pubblico Ufficiale incaricato) potrebbe riferirsi alla spesa che deve essere sostenuta da due dei tre chiamati al fine di ottenere una copia conforme del verbale di inventario.
2 Settembre 2024 - Andrea Ricciardi