Rinuncia eredità e pagamento bollette utenze domestiche del defunto

Per evitare accettazione tacita eredità bisogna è sufficiente non chiedere la voltura delle utenze in qualità di erede


DOMANDA

Mio padre è deceduto e io farò la rinuncia all’eredità a motivo dei suoi debiti IMU etc: ho trovato due bollette per acqua e luce da pagare relative alla casa in cui lo ospitavo, bollette che sono a suo nome. Pagandole io dopo la sua morte, è come se accettassi l’eredità? Come è più saggio che mi comporti? Faccio la disdetta di luce e gas per morte e senza pagare?
Grazie


RISPOSTA

Quando il nuovo contraente appartiene alla famiglia anagrafica del vecchio contraente deceduto o risulta suo erede (alla data del decesso, cioè, il nuovo contraente è anagraficamente convivente con il vecchio contraente defunto o risulta erede dell’immobile prima occupato dal de cuius) il trasferimento di intestazione del contratto viene spesso indicato come voltura umana o subentro totale. Si tratta di una tipologia ibrida, al confine fra voltura e subentro: per legge, non ci sono spese e il nuovo contraente può continuare anche a fruire delle eventuali agevolazioni tariffarie e fiscali godute dal defunto, mentre il deposito cauzionale viene trasportato dal vecchio al nuovo titolare. Eventuali morosità del vecchio contraente, tuttavia, vengono poste a carico, in continuità, al nuovo contraente, anche se quest’ultimo non è l’unico erede del vecchio contraente deceduto.
Quando il nuovo contraente ha titolo (contratto di locazione, diritto di abitazione, diritto di usufrutto, contratto di comodato, assegnazione della casa familiare in sede di divorzio o di separazione legale) per occupare l’appartamento; può richiedere il trasferimento della titolarità dei contratti di fornitura sotto forme di voltura senza accollo. In un tale contesto il nuovo contraente non è tenuto a rispondere di eventuali morosità del vecchio contraente (escluso, naturalmente, l’obbligo di pagare una quota del debito nella eventuale qualità di coerede). Il gestore della rete di distribuzione rileva i consumi del vecchio contraente al momento della voltura e per il nuovo contraente il conteggio dei consumi parte dalle lettura effettivamente rilevata. Anche la voltura senza accollo permette di evitare l’interruzione della fornitura, mentre le condizioni contrattuali possono essere modificate in base alla libera contrattazione fra società fornitrice e nuovo contraente.
E’ quest’ultima, a nostro parere, la forma migliore (e più sicura) di trasferimento della titolarità dei contratti per la fornitura di acqua, luce, gas e ed altre utenze domestiche per evitare l’accettazione tacita dell’eredità: la voltura senza accollo costa un poco in più rispetto alla voltura umana, richiede maggior tempo di perfezionamento ed è consigliata quando il nuovo intestatario è un chiamato all’eredità del vecchio intestatario defunto, con morosità pregresse rilevanti, che ha intenzione di rinunciare all’eredità del defunto.
Ricordiamo, infatti, che il pagamento dei debiti (morosità pregresse nella forniture di energia) del defunto comporta accettazione tacita dell’eredità solo quando effettuato con i soldi dell’eredità, ma non è mai agevole dimostrare che il pagamento delle morosità del de cuius non sia stato effettuato con risorse finanziarie ereditate.
Naturalmente, siamo nell’ipotesi che il vecchio contraente deceduto sia titolare del contratto di fornitura, mentre chi chiede il trasferimento della titolarità dei contratti abbia titolo (non ereditario) per occupare l’appartamento oggetto di fornitura di acqua, luce, gas e servizi di connettività fonia-dati


9 Novembre 2021 - Lilla De Angelis

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