Rinuncia eredità del genitore debitore defunto

Rinuncia eredità












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Nell’anno 2001 si acquisisce a seguito successione quota di un immobile ereditato da un genitore defunto.

Nell’anno 2015 a seguito di decesso dell’altro genitore e a causa della presenza di debiti si vorrebbe rinunciare all’eredita (i chiamati all’eredità sono 3 fratelli di cui due rifiuterebbero e uno accetterebbe).

Rinunciando all’eredità ci tuteleremmo dai creditori del defunto (equitalia/banca?)

Qualora l’immobile di cui una quota già in possesso a seguito di successione del 2001 e oggetto di rinuncia per quanto riguarda la quota ereditata dal 2° genitore defunto volesse essere alienato sarebbe possibile senza dover incorrere in qualche accettazione tacita?

Se due chiamati rinunciano ed uno solo accetta, ammesso che i rinuncianti non abbiano eredi, l’intera eredità, comprensiva dei debiti del defunto viene acquisita dall’unico chiamato che accetta.

L’erede può alienare la proprietà, ma, per evitare un’azione revocatoria dell’atto di compravendita da parte dei creditori (quelli del defunto che diventano creditori del chiamato che accetta), deve cederla a prezzo di mercato (con passaggio di denaro tracciabile) ad un soggetto terzo (esclusi parenti o affini) e l’acquirente dovrebbe adibire l’immobile acquistato a propria abitazione principale.

Inutile aggiungere che, se rispettante le condizioni appena enunciate, pur non essendo proponibile un’azione revocatoria dell’atto di alienazione (in quanto andrebbe a ledere i diritti del terzo acquirente in buona fede), i creditori potrebbero pignorare il conto corrente del chiamato che ha accettato l’eredità del defunto debitore.

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23 Febbraio 2015 · Ornella De Bellis

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