Rinnovo patente scaduta – Come fare in zona rossa?

Emergenza coronavirus o virus covid19, rinnovo patente scaduta e duplicazione patente smarrita o rubata












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Tra qualche giorno mi scadrà la patente e la mia regione è in zona rossa: io devo assolutamente rinnovarla per potermi recare a lavoro.

Come posso fare?

Fino all’anno scorso era una pratica di routine, ma nell’epoca del Covid-19 rinnovare la patente scaduta, specie se in zona rossa, è diventata quasi un’impresa, tra autoscuole cariche di arretrati e proroghe che spuntano da un giorno all’altro disorientando gli automobilisti.

Facciamo dunque il punto della situazione a beneficio di chi deve procedere al rinnovo della patente, con particolare riferimento alla categoria B per guidare le automobili.

Di norma la patente scaduta dev’essere rinnovata entro la data di scadenza riportata sul documento.

Il periodo di validità è fissato in relazione all’età del conducente e alla categoria di appartenenza: con riferimento alla patente B la validità è di 10 anni fino ai 50 anni di età, poi di 5 anni fino ai 70 anni, di 3 anni fino agli 80 e infine di 2.

Importante: le patenti B conseguite o rinnovate dopo il 17 settembre 2012 scadono sempre nel giorno e mese del compleanno del conducente.

Per rinnovare la patente scaduta è obbligatorio sottoporsi a una visita per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida da parte di un medico abilitato. In alcuni specifici casi (ad esempio in presenza di patologie particolari) la visita dev’essere molto più approfondita ed eseguita presso una Commissione Medica Locale. La procedura del rinnovo patente prevede il pagamento di due bollettini postali da 10,20 (sul c/c 9001) e 16,00 euro (sul c/c 4028) e la consegna di una nuova foto tessera, nonché, ovviamente, il pagamento del servizio alla struttura che ha gestito il rinnovo, come un’autoscuola.

Dall’inizio della pandemia sono però cambiate molte cose e il periodo di validità delle patenti è stato più volte prorogato, sia a livello nazionale che europeo, soprattutto per impedire un eccessivo affollamento negli uffici della Motorizzazione o nelle autoscuole con relativo rischio di contagio.

Attualmente le proroghe sono così definite.

Per la circolazione su tutto il territorio UE/SEE con le patenti rilasciate in Italia, e per la circolazione su tutto il territorio italiano con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro UE/SEE, salvo diversa indicazione del Paese di rilascio, la validità delle patenti è così prorogata:

  • scadenza originaria dal 1° febbraio 2020 al 31 maggio 2020: proroga di 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente;
  • scadenza originaria dal 1° giugno 2020 al 31 agosto 2020: proroga fino al 1° luglio 2021;
  • e scadenza originaria dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente.

Mentre per la sola circolazione sul suolo italiano, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così prorogata:

  • scadenza originaria dal 31 gennaio 2020 al 29 settembre 2020: proroga al 29 luglio 2021;
  • scadenza originaria dal 30 settembre 2020 al 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente.

La validità come documento di riconoscimento delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 29 aprile 2021, è prorogata solo fino al 30 aprile 2021. Qui maggiori informazioni sulle proroghe delle patenti causa Covid.

Le proroghe di cui sopra permettono di rinnovare la patente scaduta oltre il termine di validità riportato sul documento.

Tuttavia non è obbligatorio usufruire di tali proroghe e chi vuole può scegliere di rinnovare la patente anche nei limiti della scadenza originaria. Le autoscuole e le altre strutture abilitate al rinnovo delle patenti di guida effettuano regolarmente il servizio, pure in zona rossa, ma solo previo appuntamento.

Anche a beneficio di chi deve rinnovare una patente scaduta da prima del 31 gennaio 2020 e che per questo non si avvale di nessuna proroga.

Ma si possono raggiungere le autoscuole in zona rossa senza incorrere in sanzioni?

Sì perché le scuole guida possono continuare a svolgere la loro attività e, in base alle disposizioni dell’ultimo DPCM, è sempre consentito usufruire di servizi non sospesi.

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7 Aprile 2021 · Gennaro Andele

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